In più occasioni il team di Consulcesi & Partners ha raccolto le segnalazioni di dipendenti pubblici, in particolare dell’area sanitaria, coinvolti in procedimenti davanti alla Corte dei Conti per presunta colpa grave e successivamente assolti, ma destinatari di liquidazioni per le spese legali estremamente ridotte o addirittura inesistenti a causa della compensazione delle spese disposta dal giudice.
Una situazione che rischia di trasformarsi in un pesante danno economico per il professionista sanitario, costretto a sostenere costi elevati per difendersi da accuse poi rivelatesi infondate, senza riuscire a recuperare integralmente quanto speso. Non di rado, infatti, le Aziende sanitarie oppongono un diniego alle richieste di rimborso avanzate dai propri dipendenti.
Molte amministrazioni motivano tali rifiuti richiamando esclusivamente l’art. 56 del CCNL Dirigenza Medica sottoscritto il 23 gennaio 2024, secondo cui, anche nei procedimenti amministrativo-contabili, il rimborso delle spese può avvenire soltanto in caso di proscioglimento pieno e comunque entro i limiti delle somme liquidate dal giudice.
Patrocinio legale nel pubblico impiego: quali garanzie per il medico
Nel pubblico impiego privatizzato, il patrocinio legale rappresenta la facoltà riconosciuta al dipendente di ottenere assistenza tecnica dall’ente datore di lavoro quando venga coinvolto in un procedimento civile o penale per fatti collegati all’attività di servizio o alle funzioni svolte.
In tali circostanze, l’amministrazione può assumere direttamente gli oneri della difesa, individuando un legale incaricato di assistere il dipendente, purché non emerga un conflitto di interessi, anche solo potenziale.
Il dipendente può quindi beneficiare di:
- assistenza legale diretta, quando il professionista viene scelto dall’Azienda e incaricato della difesa del sanitario. Oppure, in alternativa,
- assistenza legale indiretta, nel caso in cui il dipendente scelga autonomamente un avvocato di fiducia, chiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute.
Le disposizioni dei CCNL Area Sanità e Comparto
Il patrocinio legale è disciplinato, per la dirigenza medica, dall’art. 56 del CCNL Area Sanità 2024 e, per il personale del Comparto, dall’art. 54 del CCNL 2022-2024, con contenuti sostanzialmente analoghi.
Le norme prevedono che l’Azienda, venuta a conoscenza di un procedimento civile o penale avviato nei confronti di un dirigente medico o di un operatore sanitario del Comparto per fatti legati al servizio svolto, si faccia carico delle spese di difesa per ogni grado di giudizio, comprese quelle relative ai consulenti tecnici di parte, salvo il caso di conflitto di interessi.
In tali situazioni sarà l’amministrazione a proporre il nominativo del legale incaricato della difesa. Il dipendente potrà accettare la scelta oppure indicare un professionista di propria fiducia, comunicandolo all’Azienda, che dovrà esprimersi sulla richiesta.
Qualora non vi sia accordo, il sanitario potrà comunque nominare il proprio legale di fiducia, in sostituzione o affiancamento di quello indicato dall’ente, sostenendone inizialmente i costi, con possibilità di chiedere successivamente il rimborso al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa.
Quando il medico assolto può ottenere il rimborso delle spese sostenute
In presenza di un esito favorevole del giudizio civile oppure, nei procedimenti penali, di assoluzione, archiviazione, non luogo a procedere o proscioglimento definitivo perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non costituisce reato, l’Azienda è tenuta a rimborsare le spese legali e di consulenza secondo i parametri minimi previsti dai tariffari professionali.
Il diritto al rimborso può sussistere anche quando l’Azienda abbia inizialmente negato il patrocinio per un presunto conflitto di interessi. Restano compresi anche i giudizi amministrativo-contabili, per i quali tuttavia il contratto collettivo prevede il limite rappresentato dalla somma liquidata dal giudice contabile.
Le Sezioni Unite sul diritto al ristoro integrale delle spese legali
La questione relativa al rimborso delle spese di difesa sostenute dal dipendente assolto in sede contabile, ma penalizzato dalla compensazione delle spese processuali, è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 31137 del 5 dicembre 2024, il Supremo Collegio ha chiarito che il dipendente pubblico vanta un vero e proprio diritto soggettivo ad agire davanti al giudice ordinario per ottenere la corretta quantificazione e liquidazione delle somme dovute, “ove la liquidazione non dovesse risultare pienamente satisfattiva”.
L’obiettivo, evidenziato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è quello di evitare che il dipendente pubblico possa essere scoraggiato nello svolgimento delle proprie funzioni per il timore di dover affrontare personalmente costi elevati di difesa.
Alla luce dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 543/1996, il dipendente pubblico assolto in un giudizio contabile ha quindi diritto al pieno rimborso delle spese legali sostenute, con possibilità di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere dall’amministrazione l’integrazione delle somme eventualmente non riconosciute dalla Corte dei Conti.






