Neonato deceduto per imperizia sanitaria, la Cassazione: niente danno catastrofale. Cosa cambia per i risarcimenti (e non solo)
Cassazione danno catastrofale

Un nuovo intervento della Cassazione (ord. n. 21799/2025) ridefinisce il perimetro dei danni risarcibili nei casi di decesso a seguito di condotte sanitarie imperite. La Suprema Corte ha infatti stabilito che, in caso di decesso di un neonato, non è risarcibile il danno catastrofale, ovvero quello legato alla consapevolezza della morte imminente da parte della vittima.

Il principio affermato è chiaro: nei neonati, per limiti oggettivi dell’età, non è configurabile una piena coscienza del destino fatale, e dunque non può darsi luogo a tale specifica voce di danno.

Il caso

Il ricorso nasce da un tragico evento: il decesso di una neonata, che secondo i familiari sarebbe stato causato da imperizia sanitaria. I giudici di merito avevano riconosciuto un danno biologico terminale – risarcito con un importo equitativo, maggiorato rispetto ai parametri standard – ma avevano negato il danno catastrofale. Decisione poi confermata dalla Cassazione.


Cosa cambia per i medici e professionisti sanitari

Per i professionisti sanitari, questa pronuncia:

  • non riduce il rischio di responsabilità professionale, ma delimita con maggiore precisione le voci risarcitorie attivabili;

  • conferma che anche brevi sopravvivenze post-lesione (come nel caso dei neonati) possono dare luogo a risarcimenti sotto il profilo del danno biologico terminale;

  • esclude però risarcimenti ulteriori se non c’è una dimostrabile consapevolezza del dolore e della morte imminente da parte della vittima.


Focus giuridico sulla decisione della Cassazione

? Danno biologico terminale: risarcibile, anche se la durata della sopravvivenza è molto breve, purché ci sia una sofferenza fisica accertabile.
? Danno catastrofale: necessita di una percezione lucida e consapevole della morte imminente, elemento che non può essere presunto nei neonati.
? Tabella del Tribunale di Milano: le maggiorazioni devono essere ragionevoli, e non applicabili meccanicamente nei casi di danno terminale.

Il commento di Consulcesi & Partners

Questa sentenza rappresenta un precedente rilevante nel panorama della responsabilità sanitaria. Pur ribadendo l’attenzione alla posizione della vittima, delimita i margini risarcitori a tutela di un principio di equilibrio e proporzionalità.

In un contesto dove la medicina difensiva è sempre più diffusa, una maggiore chiarezza giurisprudenziale aiuta i professionisti a valutare meglio il rischio legale, distinguendo tra responsabilità oggettiva e criteri soggettivi di risarcimento.

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