Telemedicina, responsabilità e consenso: le regole per curare a distanza

Nell’ordinamento italiano, la telemedicina non costituisce una forma “attenuata” di assistenza sanitaria né un semplice servizio tecnologico accessorio, ma rappresenta una modalità di erogazione della prestazione sanitaria. Il D.M. 77/2022 l’ha inserita stabilmente tra gli strumenti della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nell’ambito della presa in carico del paziente, della continuità delle cure e dell’integrazione tra ospedale e territorio.

Proprio perché resta una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, la telemedicina è soggetta agli ordinari criteri di appropriatezza, sicurezza, qualità dell’assistenza e responsabilità professionale. La normativa e le linee di indirizzo nazionali distinguono il centro servizi, deputato prevalentemente alla gestione tecnica delle piattaforme, dei flussi informativi e degli strumenti digitali, dal centro erogatore, cui fa capo la prestazione sanitaria vera e propria. Quando l’attività a distanza integra valutazioni cliniche, diagnostiche, terapeutiche o assistenziali, il soggetto che eroga la prestazione non può essere considerato un semplice intermediario tecnologico. Su di esso gravano obblighi organizzativi specifici, relativi alla corretta gestione del percorso di cura, alla tracciabilità degli atti sanitari, alla sicurezza dei sistemi utilizzati e all’adeguatezza del modello assistenziale adottato.

Il riparto di responsabilità tra struttura e professionista sanitario

L’erogazione di prestazioni sanitarie tramite tecnologie digitali non modifica i principi fondamentali della responsabilità sanitaria delineati dalla Legge n. 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco. Anche nel contesto della telemedicina continua ad applicarsi il doppio binario civilistico: la struttura sanitaria o sociosanitaria risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, con prescrizione ordinariamente decennale.

La struttura è quindi chiamata a dimostrare di avere organizzato correttamente il servizio, adottato procedure adeguate, garantito strumenti sicuri e assicurato la continuità del percorso assistenziale. L’esercente la professione sanitaria che operi all’interno della struttura, invece, risponde di regola a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, con prescrizione quinquennale, salvo il caso in cui abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente.

La telemedicina, dunque, non crea un regime speciale o di favore: rimangono la responsabilità della struttura per eventuali carenze organizzative, tecnologiche o procedurali e la responsabilità personale del sanitario per errori clinici, diagnostici, terapeutici o assistenziali riconducibili alla sua condotta.

L’appropriatezza dello strumento e il dovere di selezione clinica

Uno dei profili più delicati della sanità digitale riguarda la scelta iniziale di utilizzare, o meno, lo strumento telemedico. Non ogni paziente e non ogni condizione clinica sono infatti compatibili con una gestione a distanza. La valutazione dell’eleggibilità clinica spetta al medico, mentre la struttura deve garantire un’organizzazione idonea anche sotto il profilo tecnologico, informativo e assistenziale. Il sanitario è tenuto a valutare il singolo caso concreto, considerando la patologia, la stabilità del quadro clinico, la necessità di un esame obiettivo diretto, la capacità del paziente di utilizzare gli strumenti digitali e l’eventuale presenza di caregiver.

Il rischio di responsabilità può quindi emergere non solo per un errore compiuto durante la prestazione a distanza, come l’errata interpretazione di dati trasmessi telematicamente, ma anche a monte, quando venga scelta impropriamente la modalità digitale in luogo della visita in presenza. Se la complessità del caso, la gravità dei sintomi o l’incertezza diagnostica richiedono un contatto diretto con il paziente, il ricorso alla telemedicina può risultare inappropriato e integrare un profilo di colpa professionale o organizzativa.

Il consenso informato e la gestione della privacy

Anche in telemedicina l’obbligo di acquisire un consenso informato valido non viene meno, ma assume contenuti ulteriori rispetto alla prestazione tradizionale. Il paziente deve essere informato non solo sulla natura dell’atto sanitario, sui benefici, sui rischi e sulle alternative disponibili, ma anche sulle caratteristiche della modalità a distanza, sui suoi limiti clinici, sulle possibili criticità legate alla qualità dei dati trasmessi e sull’eventualità che si renda necessaria una successiva valutazione in presenza.

Il consenso alla prestazione sanitaria deve però essere tenuto distinto dagli adempimenti in materia di protezione dei dati personali. In questo ambito rilevano il GDPR e la normativa nazionale sulla privacy, poiché i dati sanitari rientrano tra le categorie particolari di dati personali e richiedono tutele rafforzate. La struttura deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate, come sistemi sicuri di autenticazione, tracciamento degli accessi, cifratura dei dati, corretta gestione delle piattaforme e procedure idonee in caso di violazione dei dati. Un difetto di sicurezza digitale, un accesso non autorizzato o un data breach possono assumere rilievo non solo sotto il profilo della riservatezza, ma anche quando incidano sulla correttezza, sulla continuità o sulla sicurezza della prestazione sanitaria erogata a distanza.

La tutela legale per i professionisti della sanità digitale

Per navigare la complessità normativa della telemedicina senza correre rischi, i professionisti sanitari possono affidarsi a network legali specializzati come Consulcesi & Partners. Il passaggio alla sanità digitale richiede non solo competenze cliniche, ma anche una rigorosa conformità in materia di privacy, consenso informato e responsabilità organizzativa. Consulcesi & Partners offre una consulenza legale mirata, supportando medici e strutture sanitarie nella corretta implementazione dei protocolli telematici e nella gestione del rischio clinico. Scegliere una tutela specialistica permette di operare con serenità, proteggendo la propria professionalità e garantendo, al contempo, la massima sicurezza per i pazienti.

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