Nuovo incarico, vecchie resistenze: come sbloccare l’aspettativa nel pubblico impiego sanitario
aspettativa

Nel giro di pochi giorni, numerose sono state le richieste di aiuto giunte ai consulenti di Consulcesi & Partners da appartenenti al mondo sanitario.

Medici ed operatori professionali che, avendo positivamente superato procedimenti di selezione indetti da aziende diverse da quella di appartenenza, nutrivano la concreta speranza di potersi finalmente spostare, ricevendo però fermi dinieghi da parte delle loro amministrazioni, che non intendevano rilasciare il tanto agognato nulla osta, in altri casi negato mediante sfibranti silenzi mantenuti fino allo scadere del termine per la presa di servizio.

Di fatto, queste situazioni, se non affrontate tempestivamente, conducono alla perdita di vere e proprie opportunità di lavoro e di vita, non sempre ripresentabili.

Il caso risolto: un dirigente medico sblocca l’aspettativa

Proprio in questi giorni è giunta la notizia che, grazie al decisivo intervento dei legali di Consulcesi & Partners, si è finalmente sbloccata la vicenda di un dirigente medico, che non riusciva ad ottenere il rilascio dell’agognata aspettativa dalla sua Azienda.

Presentata per tempo la domanda per la concessione del beneficio, veniva inizialmente riscontrata con una comunicazione non risolutiva, e quindi di fatto negativa, con cui l’amministrazione vincolava il proprio assenso alla preventiva individuazione di un sostituto per rimpiazzare il richiedente, peraltro all’esito del completamento di una procedura di selezione ancora in corso.

Di fatto, una situazione di completo stallo che rischiava di vanificare l’obiettivo per l’imminenza del termine di presa in servizio fissato dall’ente di destinazione.

La consulenza legale che ha cambiato le sorti della vicenda

Scoraggiato ma deciso a non rassegnarsi alla burocrazia amministrativa, il dirigente medico rompeva gli indugi e, dopo aver letto alcuni contributi utili sull’argomento, si rivolgeva al team legale di Consulcesi & Partners per una prima analisi della sua situazione.

Nel giro di un paio di ore, veniva ricontattato da legale assegnato che, ricostruito l’intero quadro giuridico alla luce dei più recenti provvedimenti giudiziali, illustrava i motivi per cui la manifestata esigenza di rinvenire un sostituto prima del rilascio del nulla osta, rappresentasse un vincolo all’accesso al beneficio del tutto inammissibile ed ingiustificabile, e quindi meritevole di venir immediatamente contestato mediante apposita diffida.

Trattandosi di posizione di diritto soggettivo, non altrimenti comprimibile neppure con valide  ragioni di servizio, veniva quindi consigliato di procedere, con rapidità, all’inoltro di una articolata lettera di contestazione, con relativo rinnovo dell’istanza di concessione dell’aspettativa prevista dall’art. 10, comma 8, del CCNL 10.2.2004, corredata con puntuali argomentazioni fattuali e richiami normativi/contrattuali siccome interpretati dalla migliore giurisprudenza di settore.

Cosa dicono i giudici: un diritto che non può essere negato

Da tempo, la giurisprudenza di merito va ripetendo che la diversa formulazione del comma 1 del richiamato articolo 10 (per cui i periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono” essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio), rispetto a quella utilizzata nella redazione del comma 8 (per cui l’aspettativa “è” concessa), è indice chiaro del fatto che, in questo secondo caso, il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto ad ottenere l’assenso dall’Azienda di appartenenza, così da poter prendere servizio presso altra struttura conformemente all’incarico ricevuto.

Più volte, si è ribadito come nessun profilo di discrezionalità compete alla parte datoriale relativamente alla concessione del beneficio, tantomeno per presunte esigenze di servizio, per cui è obbligata a concedere l’accesso a questo strumento di tutela, senza poter opporre ragioni organizzative, ancorchè valide.

La diffida che ha obbligato l’Azienda a rivedere il diniego

Confortato dal parere ricevuto, il dirigente medico si è quindi affidato alle cure di un partner legale scelto da Consulcesi & Partners che, forte della provata competenza nell’ambito del pubblico impiego sanitario, predisponeva rapidamente una ragionata lettera di contestazione rispetto al contegno assunto dall’Azienda, ricordando come, nel caso in cui un soggetto richieda una aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera B del CCNL citato, non vi sia alcun potere discrezionale nella decisione di concedere o meno la dedotta aspettativa, ovvero di subordinarla alla effettiva sostituzione del professionista interessato.

Pertanto, nel caso di aspettativa senza assegni per motivi di lavoro, non vi è spazio per opporre dinieghi di sorta, in quanto la norma concede al dirigente medico che si trova nell’ipotesi descritta un diritto ad ottenere l’aspettativa non retribuita richiesta per tutto il periodo di vigenza del contratto a tempo determinato.

Risultato ottenuto: aspettativa concessa e incarico salvo

Ebbene, davanti alle stringenti argomentazioni giuridiche messe in campo dal legale incaricato, l’Azienda di appartenenza non ha potuto far altro che rivedere repentinamente le sue iniziali determinazioni, modificandole conseguentemente, tanto da procedere all’immediata assunzione della delibera, con cui è stata finalmente concessa al dirigente medico l’aspettativa non retribuita e senza computo ai fini dell’anzianità di servizio per tutto il tempo dell’incarico a tempo indeterminato, così consentendole di poter prendere servizio nell’ente di destinazione entro il termine prefissato.

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