Nel corso della carriera professionale, qualsiasi operatore sanitario è esposto, al pari di ogni dipendente pubblico o privato che sia, al rischio di ricevere una contestazione di addebito disciplinare riguardo ad un comportamento, ancorchè omissivo, tenuto in violazione del contratto di lavoro, di uno specifico ordine di servizio, del CCNL di riferimento, del regolamento aziendale ecc…
Vale ricordare che la contestazione disciplinare, che deve essere sempre puntuale e circostanziata per garantire un esercizio corretto del diritto di difesa all’interessato, è generalmente il frutto di preventiva valutazione da parte dell’Azienda sanitaria.
Il quadro normativo
La responsabilità disciplinare del dirigente medico, e dell’operatore sanitario in genere, è disciplinata da una serie di disposizioni, fra cui risaltano per diretta applicazione il Decreto legislativo n. 165 del 2021, da leggersi in combinato con le disposizioni contenute nelle specifiche sezioni presenti nei contratti collettivi di riferimento, oltre ai principi generali che regolano il corretto andamento dell’azione amministrativa, fra i quali quelli di rango costituzionale, come ad esempio l’art. 97 che tutela il rispetto della legalità e dell’imparzialità dell’amministrazione pubblica.
Tipicità e proporzionalità
Le sanzioni disciplinari, per poter essere legittimamente irrogate, devono essere previamente descritte da una fonte normativa o contrattuale, per cui sarà sempre necessario che vi sia una concreta rispondenza fra la fattispecie ipotizzata e la condotta concretamente realizzata, rispettandosi altresì il criterio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, che pertanto dovrà essere sempre accuratamente scrutinato a pena di illegittimità del provvedimento applicato.
L’azienda dovrà infatti graduare attentamente la sanzione richiesta, tenendo conto della gravità della condotta, dell’intensità dell’elemento soggettivo, del danno arrecato e dell’eventuale sussistenza di precedenti a carico dell’interessato.
Procedura e trasparenza
La stessa declinazione di una specifica procedura si pone a tutela degli interessi sia amministrativi, così da garantire la trasparenza e verifica dei vari passaggi, che dello stesso dipendente sanitario a cui dovrà essere assicurato il rispetto di un contraddittorio pieno ed effettivo, consentendogli per ciò solo di accedere agli atti che hanno dato luogo all’instaurazione della procedura e dei motivi, da cui è insorta l’esigenza di coltivare un addebito nei suoi confronti.
La contestazione deve essere quindi specifica, tempestiva e non generica, così come i termini previsti per lo scandire delle singole fasi devono essere rigorosamente osservati.
Oneri probatori
L’Azienda sanitaria è sempre tenuta a fornire la prova, rigorosa e circostanziata, dei fatti ascritti al proprio dipendente, così come della loro rilevanza ai fini della contestazione disciplinare.
Proprio in considerazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, le valutazioni che hanno portato alla decisione di notificare la contestazione disciplinare devono essere fondate su elementi oggettivi e, comunque, verificabili da parte dell’interessato, senza che possano trovare spazio giudizi presuntivi ed ipotetici.
Modalità di comunicazione
Va ricordato che questo tipo di contestazioni vengono, di regola, inoltrate al professionista sanitario, tramite posta elettronica certificata (PEC), per cui appare consigliabile ricordare che deve essere sempre rimanere sotto controllo la casella di posta, eventualmente costituendo un collegamento con il personale cellulare per avere sempre sotto controllo la relativa casella elettronica.
La notifica via Pec, infatti, possiede lo stesso valore di qualsiasi comunicazione avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento, con l’ulteriore rilievo che è praticamente impossibile contestare di non averne avuto effettiva conoscenza.
Cosa fare subito
Nel caso di ricezione di un avviso di apertura di procedimento disciplinare a proprio carico, occorre attivarsi con estrema rapidità, premurandosi di reperire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per apprestare, fin dalle prime battute, una difesa congrua ed adeguata alla tutela dei propri interessi.
E’ difatti piuttosto pericoloso ogni atteggiamento di attesa, magari confidando in un possibile ripensamento (che, peraltro, esporrebbe lo stesso Ufficio competente ad una potenziale censura sul suo operato), dovendosi invece disporre con solerzia ad assumere la migliore difesa dinanzi agli organi competenti.
Quindi, è consigliabile acquisire, anche tramite accesso agli atti amministrativi da presentarsi il più velocemente possibile, tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo ai fatti oggetto di contestazione, acquisendone copia integrale.
Inoltre, sulla scorta della contestazione ricevuta, della documentazione acquisita e degli ulteriori elementi a propria disposizione, è opportuno predisporre un proprio documento riepilogativo in cui vengono dettagliatamente esposti i fatti e le circostanze relative all’incriminazione, con elencazione delle prove, anche testimoniale, disponibili.
L’assistenza legale è facoltativa, ma è decisiva
Seppur non obbligatoria, il dipendente sanitario che ha ricevuto comunicazione della contestazione mossa dall’Azienda può decidere di farsi assistere da un legale formalmente incaricato, avendo cura di individuare un professionista effettivamente specializzato in materia, cui affidare l’incarico della difesa, evitando di procedere autonomamente.
Con l’ausilio del proprio avvocato di fiducia, verrà quindi predisposta una memoria difensiva (eventualmente richiedendo un differimento laddove il termine concesso risulti oltremodo stringente), elencando tutti i motivi, anche formali e procedurali, di opposizione rispetto all’accoglimento dell’addebito ed indicando dettagliatamente tutte le prove a discarico di responsabilità.
Sarà poi opportuno presenziare, sempre affiancato dal proprio difensore nominato, alla convocazione dinnanzi alla Commissione incaricata della valutazione della contestazione disciplinare ricevuta.
E’ bene ricordare che è sempre possibile richiedere, con motivata istanza da presentarsi alla stessa Commissione, un differimento dei termini previsti per il deposito della memoria difensiva e per la conseguente udienza di comparizione.
Le sanzioni e le successive tutele
Le sanzioni disciplinari possono essere le più svariate e vanno dalla censura fino al licenziamento, passando per una serie di provvedimenti che possono incidere gravemente sulla retribuzione e sugli scatti di carriera.
Inoltre, i provvedimenti sanzionatori rimangono agli atti del fascicolo personale del dipendente per un tempo successivo all’erogazione, diventando necessariamente oggetto di considerazione ogni qual volta vi sia la necessità, come di prassi nell’area sanitaria, di procedere ad una valutazione professionale del soggetto interessato per decidere sull’attribuzione di incarichi, ovvero di riconoscimenti economici, talvolta di rilevante entità.
Nell’eventualità di irrogazione di una sanzione disciplinare, la stessa può essere tempestivamente impugnata innanzi al Tribunale ordinario, nella sua Sezione Lavoro, territorialmente competente per richiederne l’annullamento o la rimodulazione, potendo poi ricorrere in ultima istanza davanti alla Corte di Cassazione.
Servizio dedicato per i clienti di Consulcesi & Partners
Se hai ricevuto una contestazione disciplinare non perdere tempo, rivolgiti immediatamente a Consulcesi & Partners per ricevere una prima consulenza legale che, fin dalle prime delicate fasi, ti consiglierà al meglio per scegliere la migliore strategia difensiva a tutela dei tuoi interessi.
Potrai poi scegliere, in piena libertà, di farti assistere dai nostri migliori studi professionali che saranno prontamente a tua completa disposizione, a prezzi assolutamente concorrenziali, per impedire che ti venga erogata una sanzione illegittima, difendendo la bontà del tuo operato professionale senza dover subire conseguenze dannose per la tua carriera.
Coadiuvati da nostri partner specializzati in diritto sanitario, possiamo fornire i seguenti servizi:
- Assistenza nei procedimenti disciplinari presso il relativo ufficio dell’Azienda datrice di lavoro
- Assistenza per l’impugnativa delle sanzioni disciplinari emesse dal datore di lavoro presso il Collegio Arbitrale ed il Tribunale competenti
- Assistenza nei procedimenti disciplinari presso il competente Ordine professionale
- Assistenza nei procedimenti disciplinari presso la Commissione Centrale Esercente le Professioni Sanitarie e davanti alla Corte di Cassazione






