La rottura di un mezzo di sintesi ortopedico rappresenta una delle complicanze più frequenti nei contenziosi di responsabilità sanitaria. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il verificarsi dell’evento non comporta automaticamente la responsabilità della struttura sanitaria o dell’équipe medica. Lo ha confermato il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2380 del 27 ottobre 2025 che richiama i principi consolidati in materia di onere della prova. Nel caso esaminato, una paziente aveva richiesto il risarcimento dei danni sostenendo che la rottura del dispositivo impiantato fosse conseguenza di un intervento eseguito in modo non corretto. La consulenza tecnica svolta nel corso del procedimento ha però escluso qualsiasi profilo di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dei sanitari, individuando invece diverse possibili cause alternative dell’evento. In assenza della prova che la lesione fosse riconducibile a un errore medico, il giudice ha respinto la domanda risarcitoria.
Quando la rottura del mezzo di sintesi non basta
Nel contenzioso sanitario è ormai consolidato il principio secondo cui il paziente deve dimostrare non soltanto l’esistenza del danno, ma anche il collegamento causale tra quel danno e una condotta colposa del personale sanitario.
La semplice rottura di una placca, di una vite o di un chiodo endomidollare non costituisce quindi, di per sé, prova di malpractice. Si tratta infatti di dispositivi sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche durante il processo di guarigione e il loro cedimento può dipendere da molteplici fattori indipendenti dall’operato dei medici.
Il ruolo decisivo della consulenza tecnica
Nella vicenda esaminata dal Tribunale, la consulenza tecnica preventiva ha avuto un peso determinante.
Gli esperti nominati dal giudice hanno escluso che vi fossero errori nell’intervento chirurgico o nella gestione clinica della paziente. Secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, la rottura del mezzo di sintesi risultava infatti riconducibile a fattori diversi dall’attività sanitaria.
Tra le possibili concause individuate figuravano:
- il peso corporeo della paziente;
- il mancato rispetto dei tempi di carico dell’arto operato;
- un percorso riabilitativo non corretto;
- un possibile difetto di fabbricazione del dispositivo impiantato.
In presenza di tali elementi, non è stato possibile attribuire la responsabilità ai sanitari.
L’onere della prova resta a carico del paziente
La decisione richiama uno dei principi cardine della responsabilità sanitaria: il risarcimento non consegue automaticamente al verificarsi di una complicanza. Il paziente deve dimostrare che la lesione subita sia stata causata, con ragionevole probabilità, da una condotta negligente, imprudente o imperita dei professionisti coinvolti. Se invece emergono cause alternative plausibili, il giudice può ritenere non raggiunta la prova del nesso causale e rigettare la domanda.
Per questo motivo, ogni controversia richiede un’attenta valutazione della documentazione clinica, delle consulenze specialistiche e delle condizioni individuali del paziente.
Cosa cambia per medici e strutture sanitarie
La sentenza conferma che il sistema della responsabilità sanitaria non configura una responsabilità automatica in presenza di un esito sfavorevole. Per i professionisti è fondamentale documentare accuratamente tutte le fasi del percorso assistenziale, dall’indicazione chirurgica alla tecnica utilizzata, fino alle istruzioni fornite al paziente per il periodo post-operatorio. Una cartella clinica completa e un consenso informato adeguatamente raccolto rappresentano strumenti essenziali sia sotto il profilo clinico sia in caso di eventuale contenzioso.
Un precedente che rafforza l’importanza del nesso causale
La pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata ribadisce un orientamento ormai consolidato: nelle controversie di responsabilità sanitaria il danno, da solo, non è sufficiente. Solo quando viene dimostrato che la condotta dei sanitari abbia concretamente determinato l’evento lesivo può essere riconosciuto il diritto al risarcimento. In mancanza di tale prova, anche una complicanza grave come la rottura di un mezzo di sintesi può essere considerata conseguenza di fattori estranei all’operato medico.
Per affrontare con maggiore sicurezza le controversie in materia di responsabilità sanitaria, medici e strutture possono affidarsi a network legali specializzati come Consulcesi & Partners. La gestione del rischio clinico e del contenzioso, infatti, richiede competenze specifiche nell’analisi della documentazione sanitaria, nella valutazione del nesso causale e nell’interpretazione della più recente giurisprudenza. Un supporto legale qualificato consente ai professionisti di tutelare la propria attività, predisporre una corretta strategia difensiva e affrontare con maggiore serenità eventuali richieste di risarcimento.





