Rimborsi rette RSA: secondo la CdA di Venezia nessun obbligo per i familiari del paziente  

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 270/2026 pubblicata lo scorso 10 febbraio, si inserisce con autorevolezza nel solco del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di riparto degli oneri economici per il ricovero di pazienti, affetti da patologie neurologiche di particolare gravità, presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). 

La questione, di enorme impatto sociale ed economico per le famiglie, riguarda il confine tra prestazioni socio-assistenziali (a carico dell’utente o dei Comuni) e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che, secondo l’attuale normativa siccome interpretata da numerose pronunce di legittimità, ricade interamente sul Servizio Sanitario Nazionale. 

Il caso 

La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una Cooperativa sociale (gestore di una RSA) contro i figli di una degente, affetta da gravi patologie psichiche (disturbo bipolare e istrionico) e fisiche croniche.  

Mentre il gestore pretendeva il pagamento delle rette dai familiari in forza di un contratto di ospitalità sottoscritto, i congiunti eccepivano la gratuità del ricovero in ragione della natura prevalentemente sanitaria delle cure prestate. 

Il Tribunale di Venezia, in primo grado, accoglieva la tesi dei familiari, revocando il decreto ingiuntivo, ponendo l’intero onere economico a carico dell’amministrazione pubblica.  

La Corte d’Appello, investita dal gravame dell’ente sanitario, ha confermato integralmente questa impostazione, respingendo completamente i motivi di gravame proposti dal gestore della RSA. 

Il principio fondamentale dell’inscindibilità delle prestazioni 

Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e dei successivi DPCM (14 febbraio 2001 e 12 gennaio 2017).  

La Corte veneziana ribadisce il principio cardine da tempo avallato dalla giurisprudenza di legittimità: qualora le prestazioni sanitarie non possano essere eseguite se non congiuntamente ad attività socio-assistenziali, in modo da rendere impossibile discernere i rispettivi oneri economici, prevale la natura sanitaria del servizio. 

In tale ipotesi, l’attività assistenziale viene quindi considerata strumentale e necessaria alla cura della salute del malato, per cui deve essere erogata a titolo gratuito per i familiari, con conseguente accollo a carico del SSN. 

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Decisivi la CTU ed il Piano di Assistenza Individualizzato 

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha valorizzato le risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).  

L’ausiliario del Giudice ha infatti sottolineato come la paziente non necessitasse esclusivamente di un sostegno per lo svolgimento degli atti della vita quotidiana, bensì di: 

  • un Piano di Assistenza Personalizzato non occasionale. 
  • un monitoraggio costante dello stato di salute per compensare disturbi psichiatrici cronici e gravi complicanze fisiche (aritmie cardiache, problemi urologici, rischio cadute). 
  • trattamenti terapeutici, seppur conservativi e farmacologici, volti a mantenere la stabilità clinica raggiunta e comunque contenere l’evolversi della patologia. 

È stato dunque l’obiettivo terapeutico — e non la mera limitata autonomia del soggetto ricoverato — a determinare l’inscindibilità delle 2 prestazioni, con conseguente assorbimento della quota sociale in quella sanitaria. 

Tale convincimento è disceso altresì dallo stesso apprezzamento tecnico fornito dal consulente nominato il quale, volendo sostenere il giudizio di inscindibilità delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio assistenziali, si è espresso ritenendo “sicuramente difficile percentualizzare la portata dei due tipi di prestazione a cui fa richiamo la normativa vigente”, considerandole orientativamente equivalenti. 

Decisione: un monito per il SSN 

La sentenza n. 270/2026 conferma, pertanto, come la cronicità della malattia non esclude la necessità di una prestazione sanitaria per cui, quando il ricovero viene ad essere funzionale all’esecuzione di un programma terapeutico personalizzato e inscindibile, il Servizio Sanitario Nazionale non può sottrarsi al proprio ruolo, scaricando i costi sui cittadini o sulle amministrazioni territoriali. 

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