Reperibilità e orario di lavoro: quando l’attesa diventa prestazione
reperibilità

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi su una questione centrale per tutti quei lavoratori che, per la natura delle loro funzioni, sono obbligati a garantire turni di guardia o di reperibilità, con l’onere di riprendere il servizio in caso di chiamata. Il caso trae origine dal ricorso di un sostituto procuratore presso la Procura municipale di Pola, in Croazia, che rivendicava il pagamento delle ore svolte sia nei turni di guardia effettuati sul posto di lavoro sia nei periodi di reperibilità cosiddetta “passiva” presso il proprio domicilio. La portata della decisione, tuttavia, va ben oltre la vicenda individuale, poiché i principi enunciati risultano applicabili anche ad altre categorie professionali, come medici e operatori sanitari, accomunate dalla necessità di garantire la pronta disponibilità durante i periodi di riposo. Il cuore del problema riguarda la qualificazione giuridica del tempo di attesa: se esso debba essere considerato “orario di lavoro” o “periodo di riposo”, con evidenti ricadute sul piano retributivo e delle tutele.

La direttiva 2003/88 e l’assenza di categorie intermedie

La cornice normativa di riferimento è rappresentata dalla direttiva 2003/88, che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e salute nell’organizzazione dell’orario di lavoro. Essa afferma, già nelle sue premesse, che “il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.

La direttiva disciplina i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, le ferie annuali, le pause e la durata massima dell’orario settimanale, oltre ad aspetti specifici del lavoro notturno e a turni. L’articolo 2 introduce una distinzione netta e binaria: è “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni; è “periodo di riposo” tutto ciò che non rientra in tale definizione. La Corte ha più volte ribadito che non esistono categorie intermedie, escludendo ogni possibile zona grigia tra lavoro e riposo.

I turni di guardia del sostituto procuratore e l’usura nascosta

Nel caso concreto, il sostituto procuratore croato svolgeva un ordinario servizio a tempo pieno, pari a quaranta ore settimanali, ed era inoltre obbligato a garantire turni di guardia sia durante l’orario di lavoro sia al di fuori di esso. Durante tali turni doveva restare costantemente reperibile e raggiungibile telefonicamente, pronto a recarsi immediatamente nel luogo indicato per lo svolgimento di mansioni urgenti.

Le ore rese in questo regime, sia in presenza attiva sia in reperibilità domiciliare, non venivano computate come orario di lavoro né come straordinario, né ai fini dei riposi o delle ferie. Questa esclusione produceva un effetto di logoramento psicofisico, legato non solo alle prestazioni effettivamente svolte, ma alla condizione permanente di allerta e alla compressione della libertà personale. È proprio questa dimensione “invisibile” della fatica, legata all’attesa vincolata, che ha spinto il giudice nazionale a interrogare la Corte di Giustizia.

I criteri della Corte UE e le conseguenze su tutele e salario

Nel rispondere, la Corte ha ribadito che anche i turni di guardia senza prestazione effettiva possono costituire orario di lavoro, se i vincoli imposti limitano in modo significativo la vita privata del lavoratore. Nessun dubbio sussiste per la guardia svolta sul posto di lavoro, sempre qualificata come orario di lavoro. Più complessa è la valutazione della reperibilità domiciliare, che deve essere considerata “orario di lavoro” quando i vincoli incidono in modo “oggettivo e assai significativo” sulla possibilità di dedicarsi ai propri interessi. Nel caso del magistrato croato, la Corte osserva che “sembra che nel corso di un periodo di guardia quest’ultimo non possa effettivamente allontanarsi dal suo luogo di lavoro o, nel corso di un periodo di guardia in regime di reperibilità, non possa allontanarsi dal suo domicilio e dedicarsi ai propri interessi”. Spetterà quindi al giudice nazionale la valutazione finale, ma il principio è chiaro: nessuna zona grigia è ammessa, e laddove il tempo sia vincolato, esso deve tradursi in diritti, retribuzione e tutele.

Contattaci per una consulenza legale

Un team legale sempre a tua disposizione

Hai bisogno di assistenza legale o vuoi fissare una consulenza personalizzata? Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti con professionalità e rapidità.

Nome