Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un principio rilevante in tema di prescrizione delle azioni per il recupero di somme indebitamente trattenute sui ratei di pensione, come nel caso dell’applicazione del cosiddetto contributo di solidarietà. La Corte distingue tra ratei di pensione non riscossi e azione di ripetizione di indebito. Nel primo caso si applica la prescrizione quinquennale, ma solo se il credito è liquido ed esigibile, cioè già determinato e messo a disposizione del pensionato.
Diversa è l’ipotesi delle trattenute operate unilateralmente dall’ente previdenziale: qui il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassazione ha infatti precisato che tali trattenute costituiscono un potere di prelievo autonomo, che non si confonde con l’obbligazione pensionistica. Ne consegue l’inapplicabilità della prescrizione breve prevista per i ratei arretrati.






