Prescrizione monetizzazione ferie non godute: gli errori da non fare
ferie non godute

La questione della prescrizione relativa al diritto dei dipendenti pubblici alla monetizzazione delle ferie non godute è spesso oggetto di fraintendimenti. Molti medici dirigenti del SSN ritengono, erroneamente, che tale diritto si prescriva in cinque anni dalla cessazione del servizio, confondendolo con regole che riguardano altri istituti, come le differenze retributive. In realtà, la giurisprudenza ha chiarito in modo definitivo che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura prevalentemente risarcitoria: serve infatti a compensare il danno subito dal lavoratore che non ha potuto godere del proprio diritto al riposo. Per questa ragione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

Ugualmente importante è l’individuazione del momento in cui la prescrizione inizia a decorrere: non dalla maturazione delle ferie, né da annualità precedenti, ma esclusivamente dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Prima di tale momento, infatti, il dipendente conserva comunque la possibilità di fruire delle ferie arretrate. Solo al termine del servizio, quando la fruizione non è più possibile, nasce il diritto alla monetizzazione. La Cassazione ha ribadito che eventuali eccezioni sono ammissibili solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il lavoratore, in modo chiaro e tempestivo, a usufruire dei riposi.

Per questo, è sempre opportuno valutare la propria situazione con esperti legali specializzati prima di rinunciare a somme potenzialmente rilevanti.

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