Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dall’articolo 36 della Costituzione ed è irrinunciabile, perché tutela salute e dignità del lavoratore. Nel settore sanitario, dove carichi e responsabilità sono elevati, questo diritto assume un valore ancora più rilevante. Quando però le ferie maturate non vengono godute, occorre distinguere tra il diritto a fruirne e quello all’indennità sostitutiva.
È quest’ultima, come credito economico, a essere soggetta a prescrizione. La giurisprudenza ha chiarito che il termine è decennale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante il servizio. Solo con pensionamento, dimissioni o fine contratto il diritto alla monetizzazione diventa pienamente esigibile.
Inoltre, spetta all’azienda dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni concrete di usufruire delle ferie. Per i professionisti sanitari ciò significa una tutela rafforzata, ma dopo la cessazione il termine di dieci anni inizia a decorrere in modo definitivo.




