Polizze mediche, la Cassazione: il medico deve dichiarare anche i rischi percepiti

Con l’ordinanza n. 29456, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità professionale medica e degli obblighi informativi nelle polizze assicurative “claims made”. Il caso nasce da una vicenda di malpractice collegata al decesso di un paziente, avvenuto nel giugno 2012 dopo un intervento chirurgico. Nei precedenti gradi di giudizio era stata riconosciuta la responsabilità di un sanitario e accolta la sua domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, nonostante la polizza fosse stata stipulata pochi giorni dopo il decesso. La Corte d’Appello aveva ritenuto operante la garanzia perché, al momento della stipula, il medico non aveva ancora ricevuto richieste risarcitorie dai familiari e non conosceva le valutazioni medico-legali emerse successivamente. La Cassazione ha però accolto il ricorso dell’assicurazione, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Non conta solo la richiesta di risarcimento

Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione degli obblighi informativi dell’assicurato. Secondo la Cassazione, nelle polizze professionali con efficacia retroattiva non è sufficiente verificare se, al momento della stipula, il medico abbia già ricevuto una formale richiesta di risarcimento. Occorre accertare anche se il professionista avesse avuto “percezione, notizia o conoscenza” dell’esistenza dei presupposti della propria responsabilità. La differenza è decisiva: una richiesta risarcitoria è un fatto esterno e formalizzato, mentre la percezione del rischio può nascere anche da circostanze concrete già note al sanitario. Nel caso esaminato, la polizza era stata stipulata appena tre giorni dopo il decesso del paziente. Proprio questa vicinanza temporale, secondo la Suprema Corte, imponeva una verifica più approfondita sulla consapevolezza del medico rispetto alla possibile rilevanza del fatto accaduto.

L’obbligo di buona fede grava sull’assicurato

La Cassazione richiama il principio della “uberrima bona fides”, cioè della massima buona fede che caratterizza il contratto di assicurazione. L’assicuratore, infatti, non conosce direttamente il rischio che assume e deve poter fare affidamento sulle dichiarazioni dell’assicurato per valutare se stipulare la polizza, a quali condizioni e con quale premio. Per questo l’obbligo di informare la compagnia sulle circostanze rilevanti non dipende solo dalla presenza di una clausola contrattuale specifica, ma discende direttamente dalla legge. La Corte sottolinea che la reticenza gravemente colposa dell’assicurato non può essere sanata dal fatto che il contratto non imponga espressamente un dovere di “discovery”. In sostanza, chi si assicura deve rappresentare correttamente il rischio, soprattutto quando chiede una copertura destinata a operare anche per fatti già avvenuti prima della stipula.

Il principio di diritto e gli effetti del rinvio

La Suprema Corte ha quindi affermato che la clausola che subordina la garanzia alla mancata ricezione di richieste risarcitorie oppure alla mancata percezione, notizia o conoscenza dei presupposti della responsabilità deve essere interpretata attribuendo autonoma rilevanza a entrambe le condizioni. Di conseguenza, il giudice non può fermarsi alla constatazione che non vi fosse ancora una domanda di risarcimento: deve verificare separatamente se l’assicurato avesse comunque elementi per percepire la possibile responsabilità professionale. Nel caso concreto, la Corte d’Appello dovrà ora riesaminare la vicenda alla luce di questo principio, valutando se il decesso del paziente, avvenuto pochi giorni prima della stipula della polizza e poi collegato a una grave imperizia, fosse una circostanza tale da imporre al medico un obbligo informativo verso l’assicuratore. La decisione rafforza così il peso della trasparenza precontrattuale nelle coperture assicurative sanitarie.

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