L’omissione di referto, disciplinata dall’art. 365 del codice penale italiano, riguarda i professionisti sanitari come medici e infermieri che, nell’esercizio della loro attività, prestano assistenza in situazioni che possono configurare reati perseguibili d’ufficio. La norma punisce chi omette o ritarda di riferire tali fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, prevedendo una sanzione pecuniaria.
L’obbligo di referto scatta anche di fronte al semplice sospetto di reato, ma viene meno se la comunicazione potrebbe esporre la persona assistita a procedimento penale. L’interesse tutelato è quindi la tempestiva repressione dei reati, e l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: la consapevolezza e la volontà di omettere il referto.
Omissione di atti d’ufficio: definizione, soggetto e obbligo
L’art. 328 c.p. disciplina l’omissione di atti d’ufficio, applicabile a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La fattispecie si verifica quando un atto dovuto dall’ufficio, necessario per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, non viene eseguito senza giustificato motivo, oppure non si risponde entro trenta giorni a una richiesta scritta dell’interessato. L’interesse tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, oltre alla protezione di interessi pubblici specifici. Anche qui l’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la volontà consapevole di rifiutare o omettere indebitamente l’atto richiesto.
Differenze principali tra le due fattispecie
Nonostante entrambe siano condotte omissive, omissione di referto e omissione di atti d’ufficio si differenziano per soggetto, oggetto e finalità. L’omissione di referto riguarda i professionisti sanitari e la comunicazione di fatti penalmente rilevanti, con interesse pubblico alla repressione dei reati, mentre l’omissione di atti d’ufficio riguarda i funzionari pubblici e l’esecuzione di atti amministrativi dovuti, a tutela del buon andamento e della legalità dell’amministrazione.
Anche le sanzioni differiscono: la prima prevede solo una multa, la seconda può comportare reclusione o multa. Inoltre, le esimenti sono diverse: il referto può essere omesso se mette a rischio l’assistito, mentre l’atto d’ufficio può non essere compiuto solo per ragioni oggettive giustificate.
Implicazioni pratiche e giurisprudenziali
La giurisprudenza conferma che l’omissione di referto scatta anche con il solo sospetto di reato perseguibile d’ufficio, mentre l’omissione di atti d’ufficio richiede un rifiuto ingiustificato da parte del pubblico ufficiale. In ambito sanitario, il medico che non segnala una ferita da arma da fuoco sospettata di costituire reato può essere ritenuto responsabile; in ambito amministrativo, un funzionario che non rilascia un certificato urgente senza motivo valido o non risponde entro trenta giorni a una richiesta scritta commette omissione d’atti d’ufficio.
Le due fattispecie mostrano quindi come la struttura omissiva sia comune, ma le responsabilità, gli obblighi e le conseguenze per i professionisti coinvolti siano profondamente diverse, richiedendo attenzione e precisione nell’adempimento dei rispettivi doveri.






