La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3130 del 2021 dopo ampia verifica del contesto normativo ha riaffermato il principio per cui non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente, ma dovrà sempre riscontrarsi l’esistenza di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.
Per il debitore non sarà, però, possibile sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento, sollevando nei confronti della Banca creditrice eccezioni del tutto pretestuose, essendo sempre tenuto al rispetto della buona fede nel corso dell’intero rapporto contrattuale.
Ciò significa che per valutare la legittimità di una segnalazione, il Giudice dovrà valutare:
Il debitore illegittimamente segnalato può dunque tutelarsi in sede giudiziale richiedendo il risarcimento del danno, ma trattandosi di illecito aquiliano l’attore dovrà quindi dimostrare: