Segnalazione illegittima alla Centrale dei rischi

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3130 del 2021 dopo ampia verifica del contesto normativo ha riaffermato il principio per cui non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente, ma dovrà sempre riscontrarsi l’esistenza di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.

La buona fede del debitore inadempiente

 Per il debitore non sarà, però, possibile sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento, sollevando nei confronti della Banca creditrice eccezioni del tutto pretestuose, essendo sempre tenuto al rispetto della buona fede nel corso dell’intero rapporto contrattuale.

Le verifiche in sede di giudizio

 Ciò significa che per valutare la legittimità di una segnalazione, il Giudice dovrà valutare:

  • dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
  • dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.

Richiesta di risarcimento per segnalazione illegittima

Il debitore illegittimamente segnalato può dunque tutelarsi in sede giudiziale richiedendo il risarcimento del danno, ma trattandosi di illecito aquiliano l’attore dovrà quindi dimostrare:

  • la propria buona fede nel sollevare l’eccezione
  • la colpa del creditore
  • l’esistenza del danno
  • il nesso di causa fra la colpa ed il danno.

 

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