Pronta disponibilità: usi, abusi e tutele legali

Questo mese la rubrica Caffè con Consulcesi & Partners, pensata per approfondire le tematiche di natura legale con avvocati esperti del settore sanitario, è dedicata interamente agli infermieri e alla questione della pronta disponibilità.

Qui di seguito un utile approfondimento dell’avv. Marco Croce.

Pronta disponibilità: che cos’è e com’è regolamentata

La pronta disponibilità è un istituto regolato dalla contrattazione collettiva nazionale, che implica la repentina reperibilità del dipendente sul luogo di lavoro, al fine di rispondere alle esigenze della struttura aziendale.

La pronta disponibilità è disciplinata dall’art. 27 del CCNL dell’Area Medica del 19.12.2019 e dall’art. 28 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018.

Sulla materia interagisce l’eventuale contrattazione decentrata aziendale, e dunque è possibile una regolamentazione di dettaglio inerente alla tipologia organizzativa del lavoro, nel rispetto delle norme generali fissate dalla contrattazione nazionale.

Si aggiunga che ogni anno le aziende e gli enti sanitari devono predisporre un piano annuale di dotazione organica per far fronte alle necessità e alle urgenze dei vari servizi.

In linea generale, l’istituto della pronta disponibilità opera soltanto in caso di:

  • necessità di garantire interventi assistenziali urgenti e non programmabili
  • necessità eccezionale di salvaguardare la funzionalità organizzativa o tecnica di talune strutture

Quali unità operative necessitano di pronta disponibilità?

Le unità operative che necessitano di personale in pronta disponibilità sono essenzialmente le sale operatorie e le strutture di emergenza.

Non possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico non sanitario.

Non è prevista la pronta disponibilità per i professionisti sanitari dell’area della riabilitazione.

In particolare, gli infermieri a cui vengono attribuiti turni in pronta disponibilità sono quelli che appartengono a:

  • sale operatorie
  • emodinamica
  • radiologia interventistica
  • servizi di endoscopia digestiva
  • emergenza extra–ospedaliera

Come funzionano i turni di pronta disponibilità

La programmazione della pronta disponibilità deve avvenire di norma mensilmente, in concomitanza con i turni di servizio.

I turni in pronta disponibilità devono essere limitati per un massimo di 6 turni al mese, al turno notturno e ai giorni festivi.

Qualora il dipendente venga chiamato in pronta disponibilità in un giorno festivo, ha diritto ad un riposo settimanale compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale, assegnato in maniera automatica e non su richiesta.

La pronta disponibilità ha una durata di dodici ore e l’indennità prevista è ragguagliata a tale arco temporale; tuttavia, la pronta disponibilità può essere prevista anche per un numero minore di ore, purché non inferiore a quattro.

Il dipendente in pronta disponibilità ha l’obbligo di raggiungere il luogo di lavoro nel minor tempo possibile.

Il dipendente che non risponde alla chiamata di reperibilità e non si presenta sul luogo di lavoro può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o in alternativa il padre convivente
  • il lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
  • il lavoratore esentato in relazione a specifiche situazioni in forza di apposite previsioni di legge

Pronta disponibilità e carenza di personale

L’istituto della “pronta disponibilità”, non di rado, è utilizzato dalle aziende ed enti del settore sanitario per sopperire a croniche carenze di personale; il che dà luogo ad una prassi incongrua e distorsiva, poiché il sanitario non è al lavoro, ma deve essere reperibile, rintracciabile, giacché potenzialmente convocabile per effettuare una prestazione, in qualunque momento e per un tempo non prevedibile, durante le ore notturne, diurne o nei giorni festivi.

Invero, dal momento che il D. Lgs. n. 66/2003 (Art. 1  – Finalità e definizioni) definisce come orario di lavoro qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore è al lavoro o a disposizione dell’azienda, non si comprende la ragione per la quale il turno di pronta disponibilità non rappresenti per il sanitario orario di lavoro a tutti gli effetti (e non solo un periodo di chiamata in servizio) e non venga retribuito come tale.

Di fatto, in tal modo l’utilizzo dell’istituto contrattuale della pronta disponibilità viene a configurare un escamotage utile al risparmio economico per aziende ed enti tenuti, invece, a programmare organici adeguati all’impiego del personale, 24 ore al giorno, e 7 giorni su 7, per far fronte anche alle emergenze. Invece, accade che, soprattutto in reparti essenziali per l’emergenza, si sostituisca il servizio di guardia notturna e festiva con il regime di pronta disponibilità, in buona sostanza per risparmiare il corrispettivo più ampio previsto per i turni di guardia.

Si è in presenza, indubbiamente, di un impegno oneroso per il dipendente sanitario, specialmente nell’orario notturno, che incide sulla qualità di vita del professionista, dove al disagio notturno si aggiunge spesso quello di dover riuscire a conciliare esigenze familiari consequenziali alla possibile chiamata.

Merita, infatti, di essere considerata l’intrinseca gravosità che è insita nella necessità per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio di domenica o durante altri giorni festivi, in attesa di una o più possibili chiamate provenienti dalla struttura lavorativa; un disagio che si traduce in una sveglia possibile nel cuore della notte per dover accorrere in servizio.

Pronta disponibilità “attiva” e “passiva”

Nel dettaglio, nella pronta disponibilità “passiva” (senza chiamata) eseguita nel giorno di riposo settimanale il lavoratore ha diritto, se lo richiede, a un giorno di riposo compensativo, ma “senza riduzione del debito orario”. Perciò, il sanitario deve comunque garantire l’orario di lavoro normale, recuperando le ore non lavorate.

Quanto alla pronta disponibilità “attiva” (con la chiamata in servizio), l’azienda deve far recuperare al lavoratore il giorno di riposo nella settimana successiva e ciò anche senza una specifica richiesta del dipendente, trattandosi di diritto “indisponibile”.

Nondimeno, assai spesso il lavoro prestato in pronta disponibilità attiva non copre l’orario di una giornata di lavoro, cosicché, nella settimana successiva, il sanitario si trova a dover coprire il proprio debito orario, aggravando i turni delle altre giornate lavorative.

Per giunta, tuttora il D.P.R. n. 270 del 20.5.1987, all’art. 18, stabilisce che: “Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.”

Ai 20,66 euro lordi in caso di chiamata e di entrata in servizio va sommata la retribuzione per il tempo necessario all’espletamento dell’attività urgente, considerata come lavoro straordinario.

Ferma l’entità davvero poco attraente del compenso per la pronta disponibilità prestata dal sanitario dipendente pubblico, le tutele di carattere indennitario e risarcitorio, che di volta in volta potrebbero essere ipotizzate ed esperite, concernono la misura e le modalità con cui, in concreto, l’azienda o ente abbiano fatto uso di tale istituto a discapito della persona esercente attività sanitaria.

Come difendersi in caso di abuso: ho diritto al risarcimento?

Laddove effettivamente si verifichino abusi, il lavoratore interessato, alla luce delle riflessioni sinora proposte, potrà sia far valere rivendicazioni di carattere retributivo – per un compenso pieno e non parziale delle proprie prestazioni -, sia formulare richieste di carattere risarcitorio, in presenza della mancata concessione di adeguati correlativi periodi di riposo, nonché nel caso in cui l’istituto in oggetto sia stato applicato in modo reiterativo ed intensivo e, perciò, con valenza lesiva dell’integrità psicofisica del dipendente sanitario, stante la privazione dell’indispensabile tempo volto al recupero delle energie corporee e intellettive necessarie ad una idonea prestazione della propria attività lavorativa.

Resta, infatti, vincolante per tutte le strutture sanitarie datrici di lavoro il rispetto delle tutele del lavoratore garantite sia dalla Costituzione, sia dall’art. 2087 del Codice civile.

L’azione individuale in parola richiederà un’opportuna allegazione di certificazioni e relazioni medico-legali a conforto delle doglianze avanzate dal lavoratore ricorrente.

Il 23 giugno 2022 alle ore 15.00 segui il webinar di Consulcesi & Partners: professionisti specializzati tratteranno il tema della pronta disponibilità degli infermieri.

 

 

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.