Privacy e impianti audiovisivi sul posto di lavoro

Con la recente adozione della nota 2572/2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970.

I requisiti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

Prima evidenza utile è data dal fatto che l’Ispettorato ribadisce – fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza – che l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

In ragione di ciò:

  1. l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal Legislatore;
  2. e la procedura autorizzatoria pubblica presso l’ Ispettorato risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

Inoltre, l’assenza dell’accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere sostituita dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.

Le istanze presentate alle strutture territoriali per poter essere prese in considerazione dovranno quindi contenere:

  1. la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU;
  2. e/o la documentazione comprovante il mancato accordo.

Le aziende multilocalizzate

Per quanto riguarda aziende con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL potranno presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

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Qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, potrà presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato.

I casi particolari: nuove aziende o assunzioni di lavoratori successive all’installazione dei dispositivi

Come noto, l’art. 4 della L. n 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, stante la finalità di tutela apprestata dalla normativa. Quindi, L’INL può e deve intervenire solo laddove vi sia presenza di lavoratori andando a verificare che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza.

Tuttavia, possono verificarsi dei casi particolari che necessitano di specifica risoluzione.

Segnatamente:

a) costituzione di una nuova azienda che al momento della presentazione dell’istanza, non ha in forza lavoratori (in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l’impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l’attività)

In tal caso sarà possibile presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza e sicurezza del lavoro Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza e sicurezza del lavoro l’installazione dell’impianto, indicando nel modello di istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.

b) l’azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale

In tale caso, pur avendo l’azienda già installato e messo in funzione l’impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, potrà presentare istanza in un momento successivo ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.

I sistemi di geolocalizzazione

L’INL sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ciò in quanto i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Tali sistemi per fornire idonee garanzie nel trattamento devono:

  1. consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo se strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite;
  2. consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro così da escludere il monitoraggio continuo del lavoratore;
  3. trattare i dati mediante pseudonimizzazione, escludendo dati direttamente identificativi agli interessati (es. il codice dispositivo o del veicolo assegnato);
  4. prevedere la memorizzazione dei dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Il personale ispettivo dovrà quindi valutare l’opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzativi il rispetto delle disposizioni normative sulla privacy (in particolare gli art. 5; 6; 13; 14 e 35 del Reg. (UE) 2016/679).

Le stesse garanzie – precisa l’Ispettorato – trovano applicazione anche in presenza di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza come, ad esempio, nelle strutture scolastiche o socioassistenziali e nelle sale scommesse.

Infatti, l’INL dispone che le garanzie dell’articolo 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l’adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore. Stesso discorso per i collaboratori etero-organizzate e lavoratori autonomi che operano mediante piattaforme digitali.

 

Contributo a cura di Avv. Andrea Marziale e Avv. Valentina Mariani, studio Quorum Legal

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