L’indennità di fine rapporto può essere negata, se il datore rinuncia al preavviso

La novità in tema di preavviso è conseguente a un’ordinanza, la n. 27934/2021 emessa dalla Corte di Cassazione che ha sancito come legittima la negazione dell’indennità al lavoratore dimissionario, nel caso in cui il datore abbia rinunciato al preavviso di cessazione del rapporto di lavoro.


In altre parole, il datore di lavoro che rinuncia al periodo di preavviso non deve pagare l’indennità sostitutiva al dipendente che si è dimesso.


 

Si dice, infatti, che il preavviso non abbia efficacia reale ma obbligatoria: secondo l’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2118 c.c. che disciplina, appunto il preavviso, i Giudici della Corte di Cassazione hanno deciso di dare ampio significato sostanziale ed economico nei casi di contratti a tempo indeterminato che è quello di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto nei confronti della parte che subisce il recesso.

Come funziona l’esercizio del recesso?

L’esercizio del recesso serve a far cessare immediatamente il rapporto di lavoro, con l’unico obbligo (accessorio e alternativo) per il recedente di corrispondere al receduto un’indennità, appunto, che sia equivalente alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso e sostitutiva del preavviso “lavorativo”, salvo che lo stesso non preferisca mantenere in vita il rapporto fino al termine del periodo di preavviso. Ciò significa che la parte receduta può liberamente rinunciare al preavviso e dunque all’indennità prevista dal comma 2 dell’art. 2118 c.c., costituendo un diritto soggettivo disponibile di natura patrimoniale.

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Come si traduce l’ordinanza e cosa bisogna sapere?

Innanzitutto, bisogna premettere che in tema di rapporto di lavoro a tempo il preavviso ha una duplice accezione:

  • in caso di licenziamento, serve a garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo per attenuare la mancanza di lavoro fino a nuova occupazione;
  • in caso di dimissioni del lavoratore, invece, il preavviso assicura al datore di lavoro il tempo necessario per operare la sostituzione del lavoratore recedente.

Ciò significa, ed è stato conclamato dall’ordinanza sopra citata della Corte di Cassazione, che in caso di dimissioni del lavoratore la rinuncia al periodo di preavviso da parte del datore di lavoro non lo obbliga alla corresponsione dell’indennità sostitutiva. In quanto il lavoratore dà luogo al recesso dal contratto di lavoro.

Il recesso è inteso come atto unilaterale recettizio e il 2118 c.c. sancisce il principio della libera recessione di entrambe le parti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l’unico obbligo di “dare preavviso nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, secondo gli usi o l’equità”. In difetto, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità di natura risarcitoria (c.d. indennità di mancato preavviso) di importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Ecco allora spiegato il senso del ‘preavviso’ in sé e la pronuncia della Cassazione.

L’ordinanza 27934/2021 in dettaglio

L’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre riguarda il caso di specie di un datore di lavoro che, a seguito di dimissioni di un dirigente, ha proceduto a dispensare il lavoratore dall’effettuare il preavviso in servizio, comunicando l’interruzione del rapporto di lavoro con effetto immediato, senza nulla corrispondere a favore dell’altra parte.

Secondo la decisione in oggetto, la parte non recedente (il datore di lavoro),ha rinunziato al preavviso e per questo nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.

Secondo quanto puntualizzato prima e in riferimento alla contrattazione collettiva di riferimento, proprio l’art. 23 del CCNL dirigenti industria, applicato al rapporto dedotto in giudizio, prevede una combinazione di disposizioni che potrebbero far sorgere dubbi.

In particolare, sui dubbi si prende in considerazione la circostanza per cui “è in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”.

Tuttavia, la spiegazione fornita dagli Ermellini e l’interpretazione è chiarissima e sottolinea un principio già in vigore, ma mai avvalorato dalla giurisprudenza dominante, la quale invece aveva stabilito in più pronunce che riconosce al periodo di preavviso una efficacia reale e costitutiva, in quanto elemento legale inerente alla struttura del recesso unilaterale, avente effetti sospensivi dell’operatività del recesso e quindi non incidente sugli effetti del contratto di lavoro.

In tal modo, si può porre immediatamente termine al rapporto con l’accordo della parte non recedente, desumibile anche da comportamenti taciti e/o concludenti, come l’accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, dell’indennità sostitutiva. A questa tendenza, nel tempo si è contrapposto ed è divenuto prevalente l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce, invece, efficacia obbligatoria al termine di preavviso, da cui deriva la sussistenza in capo alla parte recedente di una mera obbligazione alternativa tra la prosecuzione del rapporto sino al termine del periodo e il pagamento dell’indennità sostitutiva.

A questo, la Corte di Cassazione ha ulteriormente dato credito sancendo che “nulla è dovuto al lavoratore dimissionario” ed ha cassato nel merito la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo emesso, e, alla luce dell’assoluta novità della questione, ha compensato le spese di giudizio.

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