Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, con la sentenza n. 3141/2021 emessa il 31 marzo 2021, in una causa tra alcuni medici dipendenti pubblici ed un’Azienda ospedaliera, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire gli importi inerenti alla retribuzione di posizione per gli incarichi svolti ed ha, altresì, condannato l’Azienda al risarcimento del danno patrimoniale patito dai ricorrenti, nonché del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa.
I ricorrenti hanno premesso in fatto di avere ottenuto incarichi dirigenziali, dapprima di responsabili di talune strutture e, poi, di essere stati destinatari di incarichi di “alta specializzazione”, pur continuando a svolgere funzioni rilevanti cui sono stati formalmente adibiti.
Sulla base della documentazione acquisita e previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale in via preliminare ha disatteso l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall’Azienda resistente, vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di adempimento di obbligazioni derivanti da contratto, come tali rientranti nell’alveo della responsabilità contrattuale, con conseguente pacifica applicazione del termine di prescrizione decennale.
Circa il diritto dei dirigenti medici al conferimento del relativo incarico, il Tribunale di Roma ha richiamato la consolidata giurisprudenza attinente all’art. 15 ter, comma 4, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e all’art. 19 del D. Lgs n. 165 del 2001, il cui comma 10 così recita: “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento”.
Dal riconoscimento del diritto al conferimento dell’incarico discende l’attribuzione della retribuzione di posizione, che rappresenta una componente fondamentale del trattamento economico dei dirigenti medici, strettamente collegato, in relazione alla graduazione delle funzioni, all’incarico conferito.
Sempre il Giudice del Lavoro di Roma ha puntualizzato che la retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile e spetta per tredici mensilità.
Con riguardo al danno non patrimoniale spettante agli stessi ricorrenti, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Appello di Roma (tra le altre, la sentenza n. 7526 del 2015 depositata l’8.3.2016) il Tribunale ha proceduto a liquidarlo nella misura del 30 % delle somme riconosciute per il danno patrimoniale.
Si è in presenza di una pronuncia che fa giustizia in una “vexata quaestio”, non essendo ammissibile attribuire incarichi e funzioni documentalmente comprovabili e non erogare in relazione a ciò al medico dipendente pubblico la corrispondente voce retributiva; ciò, del resto, si mostra in piena armonia con lo stesso articolo 36 della Costituzione, che vincola il datore di lavoro, pubblico e privato, a remunerare le prestazioni in ragione della loro qualità e quantità.