Medici convenzionati in servizio fino a 72 anni: l’azienda sanitaria può respingere la richiesta?

È soltanto di pochi mesi fa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della l. n. 14/23 di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), che ha introdotto una previsione riguardo al mantenimento in servizio dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età, che già si registrano dissidi applicativi e, soprattutto, dispute fra chi vorrebbe fruire di questa opportunità ed i dinieghi opposti dalle aziende destinatarie delle relative istanze.

I destinatari del provvedimento normativo

Al di là di ogni questione relativa all’eventuale convenienza o meno della scelta, che in questa sede non si intende discutere, si deve ricordare che questa disposizione normativa riguarda non soltanto i medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma anche tutti coloro che intrattengono un rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico, fra i quali è possibile annoverare gli addetti ai servizi di continuità assistenziale, emergenza territoriale e medicina dei servizi, oltre agli specialisti ambulatoriali convenzionati.

Il testo della legge ed il contrasto

Come detto, la questione che si sta registrando da più parti riguarda la corretta interpretazione della disposizione che ha introdotto questa opportunità e, nello specifico, se sia o meno legittimo il rifiuto dell’azienda sanitaria rispetto alla domanda presentata da un sanitario convenzionato per ottenere il prolungamento del suo rapporto.

Questo il testo dell’art. 4, comma 9-octiesdecies, della l. n. 14/23: “ Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data”.

La risposta dell’Azienda Sanitaria

Di recente, è pervenuta all’attenzione di Consulcesi & Partners la richiesta di consulenza di un medico di medicina generale che, avanzata la richiesta di mantenimento in servizio fino al 72° anno di età, si è visto opporre l’inammissibilità della domanda, formulata prima del compimento del 70° anno.

Ovviamente, la risposta non poteva essere altrimenti che quella di procedere al rinnovo della domanda al maturamento del requisito anagrafico, ma il punto più rilevante risiede nel richiamo, comunque espresso in via preventiva dall’Azienda destinataria, alle condizioni che debbono presiedere l’eventuale accoglimento dell’istanza: ossia l’assenza di personale medico collocabile.

Infatti, secondo quanto paventato dalla ASL, la domanda potrebbe comunque non trovare l’auspicato accoglimento tutte le volte in cui risultino ancora attive, e quindi attingibili, graduatorie regionali in cui risultino presenti medici che, muniti dei necessari requisiti, hanno dato la disponibilità ad essere collocati nell’ambito del rapporto di convenzionamento oggetto della richiesta di mantenimento.

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La soluzione prospettabile ed il rinvio al parere del Ministero della Sanità

Di fatto, la norma appare sufficientemente chiara nella sua elaborazione dal momento che il termine “possono”, in luogo di “devono”, riferito alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale lascia intendere che non si tratti di un vero e proprio diritto del medico a vedersi prolungato il rapporto fino al 72° anno di età, ma unicamente di una facoltà, lasciando poi alla discrezionalità della P.A. la decisione di accoglierla o meno.

Ma ciò non toglie che questa opzione non parrebbe completamente avulsa dall’obbligo motivazionale da parte dell’Azienda, consistente nell’effettiva presenza di una valida offerta di personale medico convenzionato collocabile. Questo appare quindi il motivo concreto per cui le Regioni e le Province autonome hanno voluto inoltrare, all’esito di un recente tavolo tecnico, una richiesta di parere al Ministero della Salute per fugare ogni dubbio interpretativo rispetto all’applicazione della norma in questione.

Conclusioni

Fintanto che non sarà rilasciato il richiesto parere, questi enti hanno quindi assunto una medesima linea interpretativa per cui: “Tutti i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) interessati, al compimento del settantesimo anno di età – dal 28 febbraio u.s. (data di entrata in vigore dell’articolo 4, comma 9-octiesdecies sopracitato) fino al 31 dicembre 2023, nonché dall’1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno successivo, fino al 2026 – potranno manifestare all’Azienda di appartenenza la disponibilità al trattenimento in servizio”. Per verificare l’assenza di offerta di personale medico collocabile, le carenze rilevate, e comunque ricoperte dai suddetti medici, dovranno essere necessariamente pubblicate dalle Regioni ai fini della assegnazione, come disposto dagli AA.CC.NN. MMGPLS vigenti.

Infatti – secondo le Regioni  e le Province autonome – “soltanto con l’espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dai citati accordi – ossia con primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, con un secondo avviso di cui alla c.d. procedura SISAC e con un terzo avviso per l’assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – limitatamente ai MMG – si avrà reale contezza della offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile”.

Questa condivisa impostazione ha portato quindi ad affermare che in attesa del richiesto parere interpretativo: “Il MMG o PLS trattenuto potrà permanere in servizio fino a che, in ciascuna delle procedure di conferimento di incarico sopra esposte, non si riscontri la disponibilità di nuovi MMG o PLS, da incaricare a tempo indeterminato, ad accettare le zone ricoperte dai medici trattenuti in servizio. Per contro, nel caso in cui un MMG o PLS accetti la zona carente, il rapporto con il medico trattenuto in servizio si intenderà cessato a decorrere dalla data di apertura dello studio medico da parte del MMG o del PLS neo inserito. Espletate tutte le procedure previste dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti, in corso d’anno, in assenza di offerta di un nuovo MMG o PLS a ricoprire l’incarico del MMG o PLS trattenuto, quest’ultimo potrà rimanere incaricato fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, sino al 31 dicembre 2026, come da norma di legge.”

 

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