Con il D.L. n. 34/2020 sono state nuovamente finanziate, per i mesi di aprile e maggio 2020, le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020, peraltro prevedendo la cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS.
L’indennità relativa al mese di aprile 2020 viene riconosciuta nella misura di euro 600,00 a favore dei seguenti beneficiari:
I soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, avranno diritto all’erogazione in modo automatico e, quindi, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per il mese di maggio 2020, l’emolumento viene invece riconosciuto soltanto per alcune categorie fra quelle che precedono e con importi variabili.
Sarà erogata l’indennità di euro 1.000,00 euro, ai seguenti soggetti sempreché ricorrano determinate condizioni:
Le altre categorie potranno invece accedere all’indennità di 600,00 euro, ad esclusione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
È stato, altresì, introdotto un nuovo emolumento a favore dei lavoratori domestici che potranno ricevere la somma di euro 500,00 per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.
Il D.L. in argomento ha poi inserito, al suo art. 25, la previsione di un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito derivante da lavoro autonomo.
Questa misura è stata prevista, come si legge nell’incipit del comma 1, dalla espressa volontà del legislatore di fornire un sostegno di natura economica proprio a quei soggetti che, esercitando l’attività di impresa in qualsiasi forma legalmente riconosciuta purchè titolari di partita iva, abbiano concretamente risentito degli effetti negativi dell’attuale periodo emergenziale.
Da questa erogazione sono però stata espressamente esclusi:
In altre parole, tutti coloro che, pur esercitando un’attività libero professionale, risultino iscritti ad una Cassa previdenziale obbligatoria non potranno, al momento, accedere al beneficio previsto dal decreto Rilancio, ancorchè siano stati, con buona probabilità, fra i soggetti maggiormente colpiti dal calo di fatturato e, con altrettanta certezza, coloro che sarebbero in grado di dimostrare agevolmente l’effettiva sussistenza della contrazione reddituale prevista dalla norma.
Infatti, il contributo spetta a condizione che:
L’ammontare del contributo è poi calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
È infine previsto un contributo minimo, pari a:
Le ragioni giuridiche che hanno portato all’esclusione di intere categorie professionali (fra le quali, medici, odontoiatri, commercialisti, avvocati ecc…) dal beneficio appaiono francamente incomprensibili, perlomeno attenendosi al testo rilasciato nel decreto in argomento. Allo stato attuale è palese che situazioni del tutto analoghe vengano gestite in modo completamente difforme, con evidente disparità sostanziale di trattamento presidiata dall’art. 3 della Costituzione.
Proprio in questi giorni il Governo ha manifestato alcune aperture, il Ministro Patuanelli ha dichiarato infatti che la destinazione dei contributi a fondo perduto potrebbe essere rivista e migliorata anche per queste categorie.