Le indennità previste dal D.L. n. 34 del 19/05/2020 Decreto Rilancio

Con il D.L. n. 34/2020 sono state nuovamente finanziate, per i mesi di aprile e maggio 2020, le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020, peraltro prevedendo la cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS.

L’indennità relativa al mese di aprile 2020 viene riconosciuta nella misura di euro 600,00 a favore dei seguenti beneficiari:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

I soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, avranno diritto all’erogazione in modo automatico e, quindi, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per il mese di maggio 2020, l’emolumento viene invece riconosciuto soltanto per alcune categorie fra quelle che precedono e con importi variabili.

Sarà erogata l’indennità di euro 1.000,00 euro, ai seguenti soggetti sempreché ricorrano determinate condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Le altre categorie potranno invece accedere all’indennità di 600,00 euro, ad esclusione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
È stato, altresì, introdotto un nuovo emolumento a favore dei lavoratori domestici che potranno ricevere la somma di euro 500,00 per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

Il D.L. in argomento ha poi inserito, al suo art. 25, la previsione di un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito derivante da lavoro autonomo.

Questa misura è stata prevista, come si legge nell’incipit del comma 1, dalla espressa volontà del legislatore di fornire un sostegno di natura economica proprio a quei soggetti che, esercitando l’attività di impresa in qualsiasi forma legalmente riconosciuta purchè titolari di partita iva, abbiano concretamente risentito degli effetti negativi dell’attuale periodo emergenziale.

Da questa erogazione sono però stata espressamente esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74;
  • i soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
  • i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

In altre parole, tutti coloro che, pur esercitando un’attività libero professionale, risultino iscritti ad una Cassa previdenziale obbligatoria non potranno, al momento, accedere al beneficio previsto dal decreto Rilancio, ancorchè siano stati, con buona probabilità, fra i soggetti maggiormente colpiti dal calo di fatturato e, con altrettanta certezza, coloro che sarebbero in grado di dimostrare agevolmente l’effettiva sussistenza della contrazione reddituale prevista dalla norma.

Infatti, il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

L’ammontare del contributo è poi calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È infine previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le ragioni giuridiche che hanno portato all’esclusione di intere categorie professionali (fra le quali, medici, odontoiatri, commercialisti, avvocati ecc…) dal beneficio appaiono francamente incomprensibili, perlomeno attenendosi al testo rilasciato nel decreto in argomento. Allo stato attuale è palese che situazioni del tutto analoghe vengano gestite in modo completamente difforme, con evidente disparità sostanziale di trattamento presidiata dall’art. 3 della Costituzione.

Proprio in questi giorni il Governo ha manifestato alcune aperture, il Ministro Patuanelli ha dichiarato infatti che la destinazione dei contributi a fondo perduto potrebbe essere rivista e migliorata anche per queste categorie.

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