Le coperture assicurative per danno da fermo attività per Covid-19.

I provvedimenti governativi assunti nel corso di questo periodo emergenziale hanno avuto evidenti riflessi pregiudizievoli sull’andamento delle attività commerciali, con conseguenti perdite di fatturato che neppure gli interventi a sostegno riusciranno verosimilmente a sanare.
In questo contesto, vi sono le prime avvisaglie di un contenzioso che certamente vedrà impegnati coloro che hanno stipulato polizze assicurative, che includono la copertura del rischio da fermo attività, contro i rispettivi istituti assicuratori.

Queste polizze prevedono generalmente un indennizzo a fronte di un evento che colpisca materialmente i beni assicurati (tipico l’incendio del sito aziendale), con conseguente copertura non soltanto del pregiudizio direttamente riportato dal bene aziendale, ma finanche del relativo pregiudizio economico sofferto per la relativa interruzione dell’attività commerciale.

Uno dei problemi su cui, certamente, verrà concentrato l’aspro dibattito giudiziale riguarda la circostanza per cui, nel caso dell’emergenza pandemica, non vi è un vero e proprio evento lesivo che ha colpito un bene produttivo, ma unicamente una serie di provvedimenti che hanno inciso, in qualche caso gravemente, sul consueto andamento produttivo delle imprese.

E’ ben vero che alcune tipologie di polizza prevedono la copertura del danno da interruzione dell’attività per effetto di provvedimenti di natura amministrativa, ma anche in questo caso generalmente l’efficacia della garanzia è correlata al fatto materiale che il provvedimento sia stato assunto per effetto di un evento che ha comunque colpito un bene aziendale (ad es., interdizione all’accesso per sisma che ha reso temporaneamente inagibili i locali).

Si deve altresì segnalare che, in taluni casi, le polizze in questione prescindono dal fatto lesivo collegato al bene, fornendo copertura rispetto all’interruzione dell’attività senza ulteriori accertamenti fattuali.

Ad ogni buon conto, dinnanzi al diniego opposto dagli istituti assicurativi alla richiesta di indennizzo, sarà opportuno accedere ad una consulenza specialistica da parte di esperti in materia assicurativa che possano, alla luce delle condizioni contrattuali effettivamente predisposte e del contesto normativo applicabile, approfondire tutti gli aspetti afferenti l’operatività o meno delle polizze stipulate, nel tentativo (non certo agevole) di individuare quei profili negoziali e giuridici idonei a sostenere la legittimità della richiesta di pagamento dell’indennizzo per il danno da interruzione dell’attività commerciale dovuta al contesto emergenziale legato al COVID-19.

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