I riflessi della contrazione reddituale da Covid 19 sull’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento: i possibili rimedi per il coniuge debitore.

La riduzione, in taluni casi davvero drastica, delle fonti di reddito dovute al recente lockdown, ancorchè mitigata dai provvedimenti di sostegno assunti dal Governo, ha generato importanti riflessi sulla gestione del menage economico delle famiglie di coniugi separati o divorziati. Il doveroso rispetto per le condizioni, soprattutto economiche, pattuite dai coniugi negli accordi di separazione, ovvero stabilite dal magistrato in sede giudiziale, si è trasformato in un onere tanto più gravoso, quanto più sono mutate le condizioni economiche del soggetto tenuto al mantenimento dell’ex coniuge e/o della prole.

A ciò si aggiunga il fatto che anche il beneficiario può aver patito le conseguenze negative di questo particolare momento storico, di talchè entrambi potrebbero legittimamente invocare il medesimo fatto, ossia l’improvviso mutamento delle rispettive condizioni economiche, per invocare da un lato la modifica delle condizioni precedentemente stabilite e, dall’altro, il più rigoroso rispetto delle stesse non potendo più contare sulle proprie fonti di reddito.

Esclusa ore rotundo la possibilità di autodeterminarsi per la sospensione dall’obbligo di pagamento del mantenimento, condotta di per sé punibile penalmente ai sensi dell’art. 570 c.p. (senza voler dimenticare la possibilità per il beneficiario di agire esecutivamente per il recupero coattivo dell’importo non pagato), è preferibile che il coniuge obbligato comprovi adeguatamente e con precisione documentale la sopravvenuta riduzione dei propri proventi, manifestando con chiarezza la volontà, imposta dal momento, di corrispondere al beneficiario quanto più possibile, ma nel contempo invitandolo a valutare congiuntamente la possibilità di accedere ad una modifica, seppur temporanea, delle condizioni previste per il versamento dell’assegno.

Questa soluzione potrà essere raggiunta sia facendo ricorso all’istituto della negoziazione assistita, addivenendo così ad un accordo di sospensione o riduzione del contributo fra i coniugi, sia depositando apposita istanza innanzi al Tribunale competente chiedendo, ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c. e 710 c.p.c. (od art. 9 della l. n. 898/1970 per l’assegno divorzile), la revisione del previsto contributo monetario.

Conseguirà l’apertura del relativo procedimento nell’ambito del quale il Giudice valuterà, alla luce dell’accurata disamina di tutta la produzione documentale fornita a supporto dall’onerato, l’effettivo e concreto peggioramento delle condizioni economiche dell’onerato così da pervenire ad una diversa, e più equa, distribuzione del peso economico del mantenimento ed eventuale ricalcolo del relativo assegno.

 

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