La tutela della finalità di piacere del contratto di viaggio ai tempi del Coronavirus

Il contratto di package (più noto con la denominazione pacchetto turistico) è caratterizzato dall’effettiva coesistenza di plurime prestazioni negoziali (trasporto, alloggio, guide ecc…), la cui combinazione assume decisiva importanza per il cliente.

Quando si approccia a questa tipologia contrattuale spesso viene dimenticata la cd. finalità turistica, cioè lo scopo di piacere che, di fatto, determina l’acquisto e rappresenta, il più delle volte, l’interesse concreto che lo stesso contratto è funzionalmente destinato a soddisfare.

Questo interesse viene dunque a costituire la causa concreta del rapporto contrattuale, pertanto, qualora divenga irrealizzabile per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti, potrebbe invocarsi l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.

In uno scenario come quello attualmente esistente nelle maggiori località turistiche italiane, dove viene mediaticamente riportata l’improvvisa recrudescenza dell’emergenza epidemiologica, ritornano prepotentemente alla ribalta le puntuali argomentazioni assunte dalla Corte di Cassazione in un noto precedente (Cass. Civ. n. 16315 del 2007) allorché, affrontando un’analoga questione, relativa all’epidemia di dengue emorragica a Cuba, ha osservato come lo “scopo di piacere” sotteso al contratto di viaggio, e quindi la preminente finalità ad un pieno godimento della vacanza, potrebbe venir pregiudicato dall’assenza di condizioni igienico sanitarie idonee a vivere il tempo feriale in condizioni di ordinaria tranquillità.

La Corte ha specificato in questa importante pronuncia che: “La finalità turistica non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell’acquirente del package, costituendo l’impulso psichico che lo spinge alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta.”

Dunque, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione risulta allora correlata, non solo al caso in cui sia diventata impossibile la prestazione del debitore, ma anche all’ipotesi in cui sia diventata impossibile l’utilizzazione della prestazione, divenuta inidonea ad assolvere la funzione concreta del negozio, cioè lo scopo di piacere.

L’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore per causa a lui non imputabile, anche se non specificatamente prevista da alcuna norma, può essere causa di estinzione dell’obbligazione, con relativa possibilità di agire per richiedere il rimborso di quanto già pagato.

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