Da alcuni anni, si è creato un orientamento giurisprudenziale, condiviso anche in sede di legittimità, che prevede l’estinzione automatica del diritto all’assegno di divorzio, non soltanto in caso di nuove nozze da parte dell’ex coniuge beneficiario, ma persino quando costui abbia instaurato una stabile convivenza con un nuovo partner.
Peraltro, questo orientamento, facendo leva sul principio di auto-responsabilità, ritiene che la perdita dell’assegno sia definitiva, non potendo rivivere neppure nel caso in cui la relazione di fatto venga ad interrompersi.
La Corte di Cassazione nell’ ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17/12/2020, trovatasi a decidere sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che le aveva negato il diritto all’emolumento sull’assunto che “la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l’immediata soppressione dell’assegno divorzile”, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite Civili affinché questa soluzione venga adeguatamente “ripensata”.
In buona sostanza, si chiede di affermare sé il giudice, accertata la costituzione di una stabile convivenza more uxorio, debba sempre o comunque dichiarare la cessazione del diritto all’assegno divorzile, ovvero se per contro residui in capo al magistrato il potere di verificare i redditi dei coniugi per stabilire, se del caso rimodulandolo, un eventuale assegno divorzile.
Secondo l’ordinanza di rimessione, si chiede allora che le Sezioni Unite stabiliscano se “instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato all’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi nel contesto sociale di riferimento”.
Attendiamo, dunque, le valutazioni delle Sezioni Unite per avere le linee guida utili a valutare le casistiche di questo tipo che si manifestano sempre più spesso.
Leggi anche Le conseguenze personali e patrimoniali del divorzio