Con la sentenza n. 15633 del 2020, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata ad affermare alcuni principi fondamentali per il corretto utilizzo e relativo computo dei periodi di congedo parentale in modo frazionato.
Il diritto al congedo parentale è di natura potestativa e può essere utilizzato anche con modalità frazionata sempreché sia finalizzato alla cura ed assistenza dei figli nei primi anni di vita.
In terna di congedo parentale frazionato, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che la fruizione del beneficio si interrompe quando l’interessato rientri al lavoro, riprendendo a decorrere dal momento in cui lo stesso ritorna a fuori del periodo di astensione.
Su tali presupposti, la recente pronuncia della Cassazione afferma che:” Ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene quindi conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, senza che rilevi che, per effetto della libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, possa esservi un trattamento differente (e peggiorativo),con fruizione effettiva di un minor numero di giorni di congedo parentale, per effetto della decisione di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, dovendosi ritenere tale soluzione conforme ai principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost., che, nel dettare norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell’istituto”.
Quindi – si legge nella parte motivazionale della decisione – “non erano state completamente disattese le ragioni della società appellante, ritenendo che quando i sabati e le domeniche o i giorni festivi si collocassero tra un periodo di congedo parentale ed uno successivo di ripresa dell’attività lavorativa, ovvero tra un periodo e l’altro di congedo parentale, vi fosse presunzione di continuità di quest’ultimo, di modo che anche detti giorni festivi o non lavorati dovessero rientrare nel computo delle giornate fruite a titolo di congedo parentale. Viceversa, correttamente si era ritenuto che non potessero computarsi a titolo di congedo parentale i giorni festivi e/o non lavorativi quando gli stessi fossero preceduti da un periodo di congedo parentale e anche da un solo giorno di ripresa dell’attività lavorativa, non valendo in tal caso la presunzione di continuità, con conseguente riaffermazione del principio secondo cui il diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta”.
In altri termini la ripresa effettiva dell’attività lavorativa, anche di una sola giornata, “spezza” la continuità del congedo parentale, con la conseguente esclusione dell’attribuzione di tale titolo alle successive giornate.