ASL e medici di base: autonomia e modifiche unilaterali.

Con il recente provvedimento n. 22534/21, la Corte di Cassazione Sez. Lav. ha respinto il ricorso presentato da una ASL avverso la sentenza di appello che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato da un medico di medicina generale, in rapporto di convenzione con la ASL, per il pagamento della misura intera dei corrispettivi previsti dall’Accordo Integrativo Regionale.

La Suprema Corte ha delineato tutto il quadro normativo relativo sia alla disciplina del rapporto convenzionale instaurato con il Servizio Sanitario sia agli interventi legislativi con i quali il legislatore statale ha imposto vincoli alla spesa regionale al fine di contenere i disavanzi del settore sanitario e di assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica precisando che: “i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione”.

Pertanto, l’ente pubblico non può esercitare, come sostenuto dall’azienda ricorrente, un legittimo potere autoritativo riducendo il compenso al professionista, né può incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti per il professionista da un rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato. Dunque, le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata.

Da queste premesse il rigetto del ricorso ritenendo la sentenza impugnata conforme ai seguenti principi di diritto:

  • Il rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali.
  • La disciplina dettata dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale.
  • Le esigenze di riduzione della spesa, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, pertanto l’eventuale atto unilaterale di riduzione del compenso, adottato dalla P.A., non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata.

 

 

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