Il decesso di un paziente durante un intervento chirurgico rappresenta uno degli eventi più complessi sotto il profilo medico-legale. L’accertamento delle responsabilità non è automatico e richiede un’analisi rigorosa della condotta sanitaria, del nesso causale tra attività medica ed evento morte e del rispetto delle regole scientifiche e organizzative.
La disciplina attuale è fortemente influenzata dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco), che distingue chiaramente i livelli di responsabilità.
Sul piano civile, opera il cosiddetto doppio binario:
- la struttura sanitaria risponde contrattualmente dell’evento dannoso, anche per l’operato dei professionisti di cui si avvale;
- il medico risponde invece, di regola, a titolo extracontrattuale, salvo un rapporto diretto con il paziente.
In ambito penale, il reato tipicamente contestato è l’omicidio colposo. La responsabilità nasce solo se l’evento deriva da negligenza, imprudenza o imperizia. L’ordinamento esclude la punibilità quando il sanitario abbia rispettato linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto, limitando così il rischio di criminalizzazione dell’errore medico inevitabile.
Infine, nelle strutture pubbliche può emergere una responsabilità amministrativo-contabile: se l’azienda sanitaria risarcisce i familiari del paziente, il sanitario può essere chiamato dalla Corte dei Conti a rispondere per danno erariale nei casi di dolo o colpa grave.
Il ruolo dell’équipe chirurgica e la responsabilità condivisa
L’attività operatoria è, per definizione, un’attività d’équipe. Chirurgo, anestesista, assistenti, infermieri e personale tecnico partecipano a un’unica prestazione sanitaria complessa, ma ciò non comporta una responsabilità collettiva indistinta.
La giurisprudenza ha elaborato il principio dell’affidamento, secondo cui ogni professionista può confidare nella corretta esecuzione dei compiti degli altri membri, in base alle rispettive competenze specialistiche. Il chirurgo non è automaticamente responsabile dell’operato anestesiologico, né l’anestesista delle scelte tecniche chirurgiche.
Tale principio incontra però limiti precisi. Quando l’errore altrui è evidente, grave e riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale, nasce un dovere di vigilanza e di intervento. Il silenzio davanti a un errore manifesto può trasformarsi in corresponsabilità.
Un ulteriore elemento rilevante è il dissenso professionale: il sanitario che non condivida una decisione clinica deve manifestare il proprio dissenso, anche informalmente, per evitare che la sua presenza venga interpretata come adesione alla scelta rischiosa.
Nei procedimenti giudiziari, la responsabilità viene quindi suddivisa in base al contributo causale effettivo di ciascun componente dell’équipe, spesso attraverso percentuali di responsabilità differenti.
Onere della prova nel giudizio civile e penale
Uno degli aspetti più delicati nei casi di morte intraoperatoria riguarda la distribuzione dell’onere della prova, che cambia radicalmente tra processo civile e processo penale.
Nel processo civile, si applica il criterio del “più probabile che non”. I familiari del paziente devono dimostrare:
- l’esistenza del rapporto sanitario;
- l’evento dannoso (il decesso);
- il nesso causale tra condotta sanitaria e morte.
Una volta fornita tale prova, spetta alla struttura o al medico dimostrare che l’evento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile oppure da fattori non imputabili alla propria condotta. Questo sistema probatorio tende a favorire il danneggiato, soprattutto nei confronti della struttura sanitaria.
Nel processo penale, invece, vale il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Il pubblico ministero deve dimostrare con elevatissimo grado di certezza:
- la condotta colposa del sanitario,
- il nesso causale,
- l’evitabilità dell’evento.
Se permane un dubbio ragionevole sull’origine della morte, l’imputato deve essere assolto. Non ogni esito infausto rappresenta dunque un errore penalmente rilevante.
Assicurazione sanitaria e nuove prospettive processuali
La normativa vigente impone oggi l’obbligo di copertura assicurativa sia per le strutture sanitarie sia per i professionisti. L’assicurazione non ha soltanto funzione risarcitoria, ma costituisce uno strumento di equilibrio del sistema, volto a ridurre la medicina difensiva e a garantire effettività alla tutela del paziente.
Un’evoluzione giurisprudenziale particolarmente significativa riguarda la possibilità per il medico imputato di coinvolgere direttamente la propria compagnia assicurativa anche nel processo penale. Le recenti decisioni della Corte costituzionale hanno riconosciuto tale facoltà, superando un precedente assetto che limitava la partecipazione dell’assicuratore al solo giudizio civile.
Ciò consente una gestione più completa del contenzioso sin dalla fase penale, favorendo la definizione anticipata delle responsabilità e una più efficace tutela patrimoniale del sanitario.






