Mobilità dei medici, Cassazione: le mansioni vanno verificate in concreto

Anche nelle procedure di mobilità d’ufficio tra enti pubblici il giudice deve verificare concretamente se il dipendente sia stato adibito a mansioni coerenti con la professionalità maturata. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11177, depositata il 26 aprile 2026, accogliendo in parte il ricorso di un dirigente medico transitato dalla Croce Rossa Italiana all’Inps nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’ente. Il medico aveva contestato l’assegnazione presso l’Agenzia complessa di Civitavecchia, sostenendo di essere stato impiegato in un incarico non corrispondente alla precedente posizione di dirigente medico di II fascia. Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale e la conferma della Corte d’Appello di Roma, il caso è arrivato in Cassazione, che ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte territoriale in diversa composizione.

Il nodo non era solo la legittimità della procedura

Secondo la Corte d’Appello, la vicenda andava ricondotta alla mobilità d’ufficio e non alla mobilità volontaria. Da questa impostazione era derivata la conclusione che, essendo legittima la procedura di ricollocazione, dovesse ritenersi assorbita anche la domanda relativa al presunto demansionamento. La Cassazione ha però ritenuto insufficiente questo ragionamento. Il ricorrente, infatti, non aveva contestato soltanto la procedura in sé, ma anche il comportamento dell’Inps dopo il trasferimento, lamentando l’assegnazione a funzioni inferiori rispetto alla professionalità acquisita. Per questo, secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare nel merito le mansioni effettivamente svolte dal medico dopo il passaggio all’Inps, invece di fermarsi alla sola qualificazione della procedura di mobilità.

La tutela della professionalità vale anche nel pubblico impiego

La Cassazione ha ricordato che, nel settore sanitario pubblico, la dirigenza è collocata in un ruolo unico e che, nel pubblico impiego privatizzato, la qualifica dirigenziale non coincide automaticamente con lo svolgimento di determinate mansioni. Tuttavia, questo non significa che l’amministrazione possa ignorare la professionalità maturata dal dipendente. Anche nei casi di mobilità d’ufficio, il datore di lavoro pubblico è tenuto a rispettare il bagaglio professionale del lavoratore, salvo dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione o l’esistenza di una richiesta di mansioni inferiori per salvaguardare il posto. Non basta, quindi, verificare l’equivalenza formale tra vecchio e nuovo incarico: occorre valutare se le nuove attività consentano davvero l’utilizzo e lo sviluppo delle competenze acquisite.

Il rinvio alla Corte d’Appello e il principio fissato

La Suprema Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma. Il giudice del rinvio dovrà accertare se le allegazioni e le prove offerte dal medico dimostrino o meno il demansionamento denunciato e, in caso positivo, valutare il diritto al risarcimento dei danni richiesti. La Cassazione ha fissato un principio chiaro: anche nella mobilità inter-enti d’ufficio dei dirigenti medici, il giudice deve verificare in concreto se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedenti e conformi alla professionalità del dipendente. Resta salva, per il datore di lavoro, la possibilità di dimostrare che non vi fosse una diversa allocazione possibile o che l’assegnazione a mansioni inferiori fosse stata richiesta per evitare la perdita dell’impiego. La decisione rafforza così la tutela sostanziale della professionalità del dirigente medico, anche nei processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

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