Mobilità del Dirigente Medico: l’indennità di posizione variabile rimane 

Con la recente ordinanza n. 3972/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta per risolvere una disputa, spesso oggetto di contenzioso fra i dirigenti medici impiegati nel SSN, ovverossia la questione del mantenimento della retribuzione di posizione variabile a seguito di trasferimento per mobilità del dirigente medico tra Aziende sanitarie diverse. 

Il caso: l’indennità sparita dalla busta paga  

Un dirigente medico, specializzato in medicina nucleare e radiologia, dopo oltre dieci anni di servizio con valutazione positiva del primo quinquennio e regolare percezione della componente variabile, viene trasferito presso una nuova ASL.  

Malgrado la continuità di funzioni (radiologia), si accorge che la busta paga compilata dall’amministrazione del nuovo ente non espone la quota variabile della retribuzione di posizione, precedentemente percepita. 

Chiesti lumi sui motivi di tale decurtazione, viene riscontrato opponendosi l’applicazione del blocco degli automatismi stipendiali (D.L. 78/2010) e l’incapienza dei fondi aziendali. 

La mobilità non interrompe il rapporto di lavoro 

Il primo aspetto fondamentale della decisione riguarda l’apprezzamento della natura del trasferimento per mobilità, laddove il Collegio ha confermato, con chiarezza, che il passaggio del dipendente da un ente ad un altro non interrompe il rapporto di lavoro. 

Pertanto, non venendo in rilievo una fattispecie risolutiva del contratto, lo stesso prosegue senza soluzione di continuità con la nuova Azienda sanitaria, che sarà quindi tenuta a riconoscere al medico gli stessi diritti precedentemente acquisiti, inclusa la liquidazione della parte variabile della retribuzione maturata prima del trasferimento per mobilità. 

Il blocco stipendiale non si applica

Inoltre, la stessa Corte, nella parte motiva, spiega come alcun effetto possa essere riconosciuto al blocco stipendiale, previsto dal D.L. 78/2010, che di fatto rappresenta unicamente il tetto massimo complessivo della retribuzione del 2012, che non avrebbe potuto superare quella del 2010, senza però incidere sul computo, e conseguente erogazione, della quota variabile nella retribuzione dovuta. 

Fondi Aziendali: nessuna discriminazione fra gli aventi diritto 

L’argomento sostenuto dall’Azienda destinataria della “mancanza di fondi” è stato poi decisamente respinto, osservando che la retribuzione variabile deve essere garantita a tutti i dirigenti aventi diritto attraverso il riparto delle risorse disponibili. 

Ciò significa, che laddove il fondo dovesse risultare incapiente per la soddisfazione di tutti i potenziali beneficiari, l’Azienda è tenuta a proporre una riduzione proporzionale del calcolo valida per tutti gli aventi diritto, senza alcuna discriminazione a favore di coloro che erano già in servizio rispetto ai nuovi trasferiti. 

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Azienda inadempiente: si può richiedere la perdita di chance 

Altro aspetto di assoluto rilievo concerne la cd. “graduazione delle funzioni”, meglio nota come “pesatura” dell’incarico. Il diritto all’incremento retributivo discende, infatti, dall’esistenza del provvedimento di “graduazione” presso la nuova ASL. 

Se la graduazione esiste: Il medico ha diritto alla erogazione della quota. 

Se, invece, la graduazione difetta, l’eventuale inerzia della ASL può comportare un inadempimento contrattuale, rispetto al quale il dirigente medico non potrà richiedere l’automatica liquidazione della quota, ma sarà semmai legittimato ad agire per il risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dall’inadempienza dell’Azienda all’attivazione e conseguente completamento della procedura finalizzata all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi. 

Questa sentenza, al pari di molte altre, richiama tutto il mondo sanitario ad esercitare massima attenzione sul rispetto da parte delle amministrazioni preposte dei propri diritti, soprattutto in frangenti delicati legati a procedure di trasferimento presso altre aziende ed all’attivazione delle relative tutele, avendo cura di richiedere in caso di dubbio una approfondita consulenza ai consulenti di C&P affinché, esaminata la documentazione disponibile e verificato il contenuto delle buste paga, possa scongiurarsi il rischio di veder definitivamente compromessa la propria posizione contrattuale e retributiva. 

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