Il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro ha affrontato un tema delicato e sempre più frequente nel settore sanitario: quello del presunto demansionamento degli infermieri costretti a svolgere mansioni tipiche degli operatori socio-sanitari (OSS).
Il caso riguarda un infermiere che aveva citato in giudizio la propria azienda sanitaria, lamentando di essere stato per anni impiegato in attività inferiori al suo profilo professionale e chiedendo un risarcimento di circa 77.000 euro per i danni patrimoniali e morali subiti.
Le ragioni del ricorrente
Secondo la ricostruzione del lavoratore, la carenza cronica di OSS in alcuni reparti lo avrebbe costretto a occuparsi in modo continuativo di compiti assistenziali e domestici: rifacimento letti, igiene dei pazienti, somministrazione dei pasti, movimentazione di carichi e pazienti senza supporto adeguato.
Tali mansioni, a suo dire, avevano determinato un grave svilimento della professionalità infermieristica, con conseguenze anche fisiche e psicologiche.
L’amministrazione sanitaria ha respinto le accuse, sostenendo che le attività contestate rientravano nella normale collaborazione clinico-assistenziale e che l’infermiere aveva continuato a esercitare, in via prevalente, le proprie funzioni tipiche.
La mancanza di personale OSS, ha aggiunto la difesa, era dovuta a vincoli organizzativi e di spesa, e non costituiva di per sé una violazione delle mansioni contrattuali.
La decisione del giudice: nessun demansionamento
Dopo aver esaminato le testimonianze e la documentazione prodotta, il giudice del lavoro ha rigettato integralmente il ricorso.
Secondo il Tribunale, le attività “inferiori” svolte dal ricorrente avevano carattere accessorio e non prevalente e, in ogni caso, non risultavano del tutto estranee alla professionalità infermieristica, che comprende la responsabilità dell’assistenza generale al paziente.
Il giudice ha richiamato l’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001, che vieta l’assegnazione a mansioni inferiori ma consente lo svolgimento di attività strumentali o temporanee, purché non si verifichi un effettivo impoverimento professionale.
In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza ha ribadito che l’infermiere può legittimamente eseguire compiti elementari, se finalizzati a garantire la continuità dell’assistenza.
Condanna alle spese e principio ribadito
Perché la richiesta di risarcimento sia accolta, è necessario dimostrare con prove oggettive che le mansioni inferiori siano state prevalenti, continuative e concretamente lesive della professionalità acquisita.
Come evitare esiti negativi: il valore di una consulenza legale specializzata
Questo caso dimostra quanto sia cruciale muoversi con competenza e tempestività sul piano legale.
Molti infermieri o operatori sanitari, di fronte a situazioni di possibile demansionamento, agiscono in buona fede ma senza una strategia probatoria solida.
Nel processo del lavoro, la prova è tutto: occorre documentare con precisione ordini di servizio, turni, testimonianze, relazioni mediche o disciplinari che dimostrino la continuità e la prevalenza delle mansioni inferiori.
Un legale del lavoro esperto nel settore sanitario può aiutare a:
- valutare in anticipo la sussistenza effettiva del demansionamento;
- impostare la raccolta delle prove in modo coerente con l’orientamento dei tribunali;
- proporre, se opportuno, una soluzione stragiudiziale o conciliativa, evitando il rischio di una condanna alle spese;
- orientare la difesa sulla lesione concreta della professionalità, che è il vero elemento discriminante nelle cause di questo tipo.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Salerno non solo definisce un caso individuale, ma offre un monito chiaro a tutto il personale sanitario: rivendicare un diritto è legittimo, ma deve essere fatto con metodo, documentazione e assistenza legale qualificata.
Solo una strategia difensiva costruita su basi solide può trasformare una situazione di disagio lavorativo in un percorso di tutela efficace e riconosciuto dalla giurisprudenza.
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