La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28212/2025, ha chiarito i criteri per l’accesso all’indennità di accompagnamento, riconoscendo che il beneficio può spettare anche ai disabili che necessitano di supervisione continua durante la deambulazione, senza richiedere l’intervento fisico permanente di un accompagnatore.
Finora, la normativa (art. 1 L. n. 18/1980 e art. 1 L. n. 508/1988) veniva interpretata in maniera restrittiva: si riteneva necessario che l’accompagnatore sostenesse fisicamente il malato per tutto il tempo della deambulazione, escludendo chi riusciva a muoversi autonomamente anche parzialmente, ma sotto controllo visivo.
Con la nuova ordinanza, la Corte ha precisato che la supervisione continua può considerarsi equivalente all’aiuto permanente ai fini della concessione dell’indennità. Ciò significa che i disabili con capacità di movimento limitata, ma che necessitano di sorveglianza costante per garantire sicurezza, rientrano ora tra i soggetti legittimati a ricevere il contributo economico. La sentenza originaria è stata quindi annullata e rinviata al giudice competente, correggendo l’interpretazione errata della precedente decisione e ampliando l’accesso al beneficio.
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Deambulazione sotto supervisione: riconosciuta l’indennità di accompagno – Soluzione RSA






