Ferie non godute nel pubblico impiego: docente ottiene il pagamento di 236 giorni

Con la sentenza n. 55 del 27 gennaio, il Tribunale del Lavoro di Parma ha riconosciuto a un docente universitario il diritto alla monetizzazione di 236 giorni di ferie non godute al termine del rapporto di lavoro. Il caso riguarda una situazione frequente per molti professori che, oltre all’attività accademica, svolgono anche attività assistenziale in ospedale tramite convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il punto centrale della controversia era individuare chi dovesse pagare l’indennità sostitutiva: l’Università o l’Azienda Ospedaliera. Entrambe avevano respinto la richiesta, rimpallandosi la responsabilità. Il giudice, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, ha stabilito che, per l’attività assistenziale svolta in ambito sanitario, il ruolo datoriale ricade sull’Azienda Ospedaliera, tenuta quindi a corrispondere anche l’indennizzo per le ferie maturate e non fruite.

È stato inoltre ribadito un principio fondamentale: il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile. Alla cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto all’indennità, salvo che il datore dimostri di averlo messo concretamente nelle condizioni di usufruirne. In questo caso, tale prova non è stata fornita.

Respinta anche l’eccezione di prescrizione, il Tribunale ha quindi condannato l’Azienda al pagamento delle somme dovute.

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