Il tema delle ferie non godute nel settore sanitario rappresenta un problema strutturale che coinvolge tutte le figure professionali, dai dirigenti ai dipendenti del comparto. Le carenze organizzative croniche del Servizio Sanitario Nazionale hanno prodotto, negli anni, un accumulo enorme di giornate di ferie mai fruite, con conseguenze rilevanti sul piano dei diritti dei lavoratori.
La normativa europea tutela il diritto alle ferie come elemento essenziale della salute e del benessere del dipendente, stabilendo che esse non siano rinunciabili e che la monetizzazione possa avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nella prassi, molte amministrazioni pubbliche negano il pagamento dell’indennità sostitutiva, richiamando il divieto generale di monetizzazione previsto dalla normativa nazionale.
La giurisprudenza europea e quella italiana, negli ultimi anni, hanno però chiarito che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità se non ha potuto godere delle ferie per cause a lui non imputabili. In questo solco si inserisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha affrontato il caso di un dirigente medico dimissionario, ribadendo che le dimissioni volontarie non comportano automaticamente la rinuncia all’indennità per ferie non godute e che l’onere della prova grava sull’amministrazione.






