La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 252/2026, ha confermato la condanna di un’Azienda sanitaria al pagamento dell’indennità sostitutiva per 181 giorni di ferie non godute da un dirigente medico, pari a 24.203,32 euro. La Corte ha ribadito che il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non opera in modo assoluto: il diritto al pagamento resta quando il mancato godimento è incolpevole e dipende da carenze organizzative del datore di lavoro.
Nel caso specifico, il medico aveva presentato più richieste di ferie, respinte per esigenze di servizio legate a carenze di organico. L’Azienda non ha dimostrato di aver adottato misure idonee a consentire la fruizione del congedo. Irrilevanti, inoltre, le dimissioni volontarie del dirigente: secondo la Corte, il diritto all’indennità prescinde dalla causa di cessazione del rapporto.






