Divorzio: la Corte d’Appello di Milano respinge la richiesta del padre e conferma collocamento, mantenimento e spese 

La recente sentenza n. 392/2023 della Corte d’Appello di Milano offre uno spaccato molto attuale sulle questioni più delicate del diritto di famiglia: collocamento dei figli, mantenimento, assegno divorzile, nuove relazioni del genitore, revoca del patrocinio a spese dello Stato e responsabilità processuale aggravata

Il caso riguarda un padre che, all’esito del divorzio, aveva presentato appello chiedendo: 

  • collocamento paritetico o prevalente dei figli presso di sé, 
  • riduzione del contributo al mantenimento, 
  • riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore, 
  • revisione delle spese straordinarie, 
  • compensazione delle spese processuali. 

L’appello viene integralmente respinto, con condanna alle spese e persino una sanzione ex art. 96, co. 3 c.p.c.

Collocamento dei figli: stabilità e interesse del minore prevalgono 

La Corte conferma il collocamento prevalente presso la madre, già stabilito: 

  • dall’accordo di separazione del 2014, 
  • dal Tribunale nel precedente giudizio. 

Il padre contestava che tale assetto violasse i principi dell’affido condiviso. 
La Corte però ribadisce che l’affidamento condiviso non implica automaticamente pariteticità dei tempi: ciò che conta è l’interesse concreto dei minori, non l’astratta simmetria tra i genitori. 

Punti chiave della motivazione: 

  • I figli, ascoltati dal consulente, non hanno espresso volontà di modificare l’assetto familiare
  • L’assetto vigente ha garantito equilibrio e continuità nel corso degli anni, 
  • Le contestazioni del padre non evidenziano alcun elemento nuovo o rilevante. 

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il collocamento va deciso sulla base della “migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei minori” (Cass. 33961/2022)  

Contributo al mantenimento: nessuna sopravvenienza che giustifichi la riduzione 

Il padre lamentava un assegno troppo elevato, frutto – a suo dire – di “slancio di generosità” al momento della separazione. 
L’appello viene respinto: 

  • Non è emerso alcun peggioramento delle condizioni economiche del padre rispetto al passato, 
  • La madre non gode di vantaggi tali da modificare la proporzione dei redditi. 

Importante il richiamo della Corte: il giudice della revisione non può rivalutare da zero le condizioni economiche pregresse, ma solo verificare circostanze sopravvenute (Cass. 283/2020; 28436/2017). 

Nuovo matrimonio della madre e frequenti viaggi: irrilevanti ai fini del mantenimento 

Il padre sosteneva che il nuovo matrimonio della madre con un cittadino statunitense e i viaggi negli USA dimostrassero una maggiore capacità economica della donna. 

La Corte rigetta anche questo punto: 

  • L’eventuale nuovo coniuge non è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, e la sua presenza non modifica gli obblighi dei genitori biologici. 
  • Le nuove spese o miglioramenti economici della madre non comportano automaticamente riduzione dell’assegno a carico dell’altro genitore. 

Assegno divorzile richiesto dal padre: nessun presupposto compensativo 

Il padre chiedeva che la ex moglie gli corrispondesse un assegno divorzile, sostenendo una disparità reddituale e il proprio impegno nella cura dei figli. 

La Corte chiarisce: 

  • Le parti non avevano mai dichiarato reciproca indipendenza economica, ma ciò non basta per riconoscere l’assegno,  
  • Manca il presupposto della funzione perequativo–compensativa dell’assegno divorzile, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite 2018 e della Cassazione 29920/2022. 

Il padre non ha dimostrato di aver sacrificato in modo apprezzabile la propria carriera per la famiglia. 

Revoca del patrocinio a spese dello Stato e condanna ex art. 96 c.p.c. 

Uno degli aspetti più severi della sentenza riguarda: 

Revoca del gratuito patrocinio 

La Corte ravvisa un uso improprio dello strumento, sottolineando che: 

  • l’appellante ha riproposto argomentazioni prive di novità, 
  • senza alcun fondamento giuridico o probatorio, 
  • gravando ingiustificatamente sulla collettività. 

Condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. 

Al padre è imposto un risarcimento pari a metà delle spese legali liquidate, cioè 1.738 euro  

Questa condanna, rara nei procedimenti familiari, segnala una linea più rigorosa contro gli abusi processuali. 

Quale riflessione? 

La sentenza n. 392/2023 è un esempio significativo della linea interpretativa oggi dominante: 
l’interesse dei minori resta il fulcro, e il collocamento non si modifica senza elementi nuovi, concreti e rilevanti. 

Tre aspetti meritano particolare attenzione: 

1. La distinzione fra affidamento condiviso e collocamento 

Molti genitori confondono questi concetti: l’affido condiviso riguarda le decisioni, non i tempi di permanenza. La Corte ribadisce che la pariteticità non è un diritto del genitore, ma una possibilità da valutare solo nell’interesse del minore. 

2. La rigidità sulle “sopravvenienze” economiche 

Ridurre l’assegno di mantenimento non è mai semplice: il genitore onerato deve dimostrare un effettivo peggioramento o un mutamento significativo delle condizioni economiche. La giurisprudenza è sempre più ferma nel richiedere prove solide. 

3. L’inasprimento verso gli abusi processuali 

La revoca del gratuito patrocinio e la condanna ex art. 96 c.p.c. mostrano un chiaro segnale: nel diritto di famiglia non c’è spazio per appelli pretestuosi. È un monito importante, perché la tutela dei minori passa anche attraverso la responsabilità degli adulti nell’uso del processo. 

La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 392/2023 rappresenta un precedente significativo in materia di: 

  • stabilità del collocamento dei minori, 
  • rigidità sui presupposti per la modifica del mantenimento, 
  • criteri per l’assegno divorzile, 
  • responsabilità processuale aggravata. 

È una decisione che rafforza il principio secondo cui il processo non può essere utilizzato per riaprire questioni già definite senza reali mutamenti, e che la tutela dei figli passa attraverso prevedibilità, stabilità e correttezza delle parti. 

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