Danno morale senza invalidità permanente: il Tribunale di Avellino cambia prospettiva 

La sentenza n. 305 del 9 febbraio 2024 del Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile costituisce un arresto di particolare rilievo in tema di responsabilità sanitaria e risarcimento del danno non patrimoniale, con specifico riferimento alla autonoma risarcibilità del danno morale anche in assenza di postumi permanenti. 

La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità e offre importanti chiarimenti applicativi sui criteri di accertamento del nesso causale, sulla distinzione tra danno biologico, danno dinamico-relazionale e danno morale, nonché sulle modalità di liquidazione secondo le tabelle milanesi

Il caso: complicanze postoperatorie e responsabilità della struttura sanitaria 

La vicenda trae origine da un intervento di laparoisterectomia totale con salpingectomia bilaterale eseguito nel 2015 presso una struttura sanitaria, a seguito del quale la paziente sviluppava una fistola vescicovaginale, con gravi conseguenze sul piano clinico e personale. 

Secondo l’attrice: 

  • la lesione vescicale era iatrogena
  • il successivo trattamento correttivo era stato incongruo e intempestivo, in violazione delle linee guida; 
  • le condotte dei sanitari avevano determinato danni biologici, morali ed esistenziali. 

La struttura sanitaria convenuta contestava la domanda sia sotto il profilo processuale sia nel merito, negando la sussistenza di responsabilità e del nesso causale. 

Le questioni preliminari: deposito telematico e validità dell’atto di citazione 

Il Tribunale affronta e rigetta due eccezioni preliminari di grande interesse pratico: 

  1. Tempestività dell’iscrizione a ruolo telematica: viene ribadito che il deposito è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) è generata entro il termine di legge. 
  1. Nullità dell’atto introduttivo: non sussiste nullità quando l’atto consente al convenuto di comprendere chiaramente fatti, causa petendi e petitum, in linea con la giurisprudenza di legittimità. 

Si tratta di passaggi rilevanti per la prassi forense, soprattutto nel contenzioso sanitario ad elevata complessità tecnica. 

Il regime giuridico applicabile: responsabilità sanitaria prima delle riforme 

Poiché i fatti risalgono al 2015, il Tribunale chiarisce che non trovano applicazione né la legge Balduzzi né la legge Gelli-Bianco. 

La responsabilità della struttura sanitaria viene ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale da contatto sociale, con conseguente: 

  • onere per il paziente di provare il rapporto e il danno; 
  • onere per la struttura di dimostrare la correttezza della prestazione o l’intervento di un fattore imprevedibile. 

Viene ribadito il criterio civilistico del “più probabile che non” per l’accertamento del nesso causale. 

Il ruolo centrale della CTU medicolegale 

Decisive sono state le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che il Tribunale recepisce integralmente. 

I CTU hanno accertato che: 

  • la fistola vescicovaginale è causalmente collegata all’intervento chirurgico; 
  • il tentativo di correzione precoce è stato non conforme alle buone pratiche cliniche, sia per scelta terapeutica sia per tempistica; 
  • non residuano postumi permanenti causalmente riconducibili alla condotta sanitaria; 
  • i danni sono limitati a lesioni temporanee

Tali conclusioni consentono al giudice di escludere il danno permanente ma di riconoscere una responsabilità per la fase acuta e postoperatoria. 

Il punto chiave: l’autonoma risarcibilità del danno morale 

Il passaggio più innovativo della sentenza riguarda il danno morale

Il Tribunale ribadisce che: 

  • non esistono categorie autonome di danno non patrimoniale; 
  • è vietata la duplicazione risarcitoria; 
  • tuttavia, la sofferenza interiore (dolore, vergogna, disistima di sé) è ontologicamente distinta dal danno biologico. 

Nel caso concreto, il danno morale viene ritenuto provabile per presunzioni, in ragione: 

  • della natura intima della lesione; 
  • dell’uso prolungato del catetere vescicale; 
  • dell’impatto sulla dignità personale e relazionale della paziente. 

Il danno morale viene quindi liquidato in misura pari al 5% del danno biologico temporaneo. 

Le novità e i principi affermati 

La sentenza afferma principi di grande rilievo sistematico: 

  1. Il danno morale è risarcibile anche senza postumi permanenti, se allegato e desumibile presuntivamente. 
  1. Nessuna duplicazione, ma distinzione concettuale tra danno biologico e sofferenza interiore. 
  1. Centralità delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale. 
  1. Responsabilità della struttura sanitaria anche per scelte terapeutiche errate nella fase postoperatoria. 

Le novità da non sottovalutare 

Secondo una lettura sistematica della pronuncia: la sentenza del Tribunale di Avellino segna un punto fermo: il danno morale non è una voce accessoria o automatica, ma un pregiudizio reale che, se coerentemente allegato, può essere riconosciuto anche in assenza di invalidità permanente. È una decisione che rafforza la tutela della persona e restituisce centralità alla dimensione umana della responsabilità sanitaria. 

La pronuncia appare destinata a incidere significativamente sul contenzioso medicolegale, soprattutto nei casi in cui il danno sia temporalmente circoscritto ma emotivamente intenso. 

La sentenza n. 305/2024 del Tribunale di Avellino rappresenta un precedente di grande interesse in materia di danno morale da responsabilità sanitaria, offrendo criteri chiari per evitare duplicazioni risarcitorie e, al contempo, garantire un ristoro integrale del pregiudizio subito. 

Una decisione che merita attenzione per avvocati, medici legali e operatori del diritto, e che conferma l’evoluzione della giurisprudenza verso una tutela sempre più attenta alla persona. 

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