Colpa medica e polizze assicurative: la Cassazione chiarisce i confini della responsabilità del medico e della struttura sanitaria 

La storia: da un caso odontoiatrico a una questione di principio 

Tutto nasce da una vicenda apparentemente comune: un paziente di Modena, insoddisfatto del trattamento odontoiatrico ricevuto, contesta il pagamento residuo richiesto dalla struttura privata. Da quel piccolo contenzioso prende avvio un lungo iter giudiziario che arriva fino alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dando origine alla sentenza n. 14120 del 27 maggio 2025, destinata a fare scuola in materia di colpa medica e assicurazione professionale

Il paziente, opponendosi a un decreto ingiuntivo, chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, citando in giudizio la struttura sanitaria e i due odontoiatri che avevano eseguito le cure. Dopo accertamento tecnico preventivo, la responsabilità emerge solo per uno dei due medici, la cui colpa è ritenuta lieve. Il Tribunale condanna in solido la struttura e il professionista al risarcimento dei danni, ma la vicenda non finisce qui: si apre un delicato confronto sulla copertura assicurativa e sul diritto di regresso tra medico, struttura e compagnia assicurativa. 

Il nodo giuridico: colpa lieve e rivalsa 

Il Tribunale di Modena rimette alla Cassazione due questioni fondamentali: 

  1. Se, in caso di condanna solidale per colpa lieve del medico, la struttura sanitaria debba farsi integralmente carico del risarcimento (art. 9, L. 24/2017 – legge Gelli-Bianco), escludendo così la rivalsa del medico e la copertura assicurativa. 
  1. Se sia legittima la clausola delle polizze “claims made and reported”, che limita la copertura solo alle richieste di risarcimento pervenute e denunciate entro un determinato termine. 

La decisione della Cassazione: nessuna novità interpretativa, ma importanti conferme 

Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il rinvio pregiudiziale, ma la motivazione contiene elementi di grande rilievo pratico. 
Secondo la Corte: 

  • Il diritto di regresso del medico nei confronti della struttura resta disciplinato dalle norme ordinarie (artt. 1228, 1299 e 2055 c.c.), e l’art. 9 della legge Gelli-Bianco non si applica ai rapporti interni tra professionista e struttura. 
  • La colpa lieve non elimina la possibilità di regresso, ma occorre valutare la gravità della colpa e l’entità del danno. 
  • Quanto alle polizze claims made, la Corte ribadisce la piena validità di questo modello contrattuale, già riconosciuta in precedenti pronunce (Cass. S.U. 9140/2016 e 22437/2018; Cass. 21036/2024). Non si tratta di clausole vessatorie né di decadenze convenzionali, ma di una legittima delimitazione del rischio assicurato. 

Cosa cambia per i professionisti sanitari 

La sentenza n. 14120/2025 consolida alcuni principi cardine per medici, odontoiatri e strutture sanitarie: 

  • La responsabilità solidale tra medico e struttura resta ferma, ma la ripartizione interna del debito segue le regole del codice civile. 
  • Le polizze “claims made” — spesso utilizzate in sanità — sono pienamente valide, purché correttamente formulate e coerenti con la legge Gelli-Bianco. 
  • La tempestiva comunicazione del sinistro all’assicurazione resta essenziale: un ritardo nella denuncia può compromettere la copertura. 

Un tassello in più nel mosaico della colpa medica 

La Corte di Cassazione, pur non introducendo nuove regole, conferma una linea di equilibrio tra tutela del paziente, responsabilità professionale e sostenibilità assicurativa. 
La legge Gelli-Bianco continua a rappresentare il punto di riferimento per la gestione del rischio clinico, ma la sua applicazione pratica si arricchisce di interpretazioni che definiscono con maggiore chiarezza i rapporti tra medico, struttura e assicurazione. 

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