Il tema dei buoni pasto per il personale sanitario è tornato con forza al centro del dibattito giuridico e sindacale, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni di lavoro di infermieri e operatori del comparto. Non si tratta di un beneficio marginale, ma di un diritto strettamente collegato alla tutela della salute del lavoratore durante turni spesso superiori alle sei ore consecutive. In un contesto segnato da carichi crescenti, carenza di organico e pressioni organizzative, il riconoscimento della pausa e dell’eventuale indennità sostitutiva assume un valore che va oltre l’aspetto economico, in quanto incide direttamente sulla dignità professionale e sul benessere psicofisico degli operatori.
La recente vittoria degli infermieri ad Ancona
Una recente sentenza del Tribunale di Ancona ha segnato una svolta significativa nella tutela dei diritti degli infermieri. I giudici hanno condannato l’Azienda sanitaria territoriale (Ast) per aver negato, dal 2014 al 2023, i buoni pasto ai professionisti che avevano svolto turni superiori alle sei ore consecutive senza ricevere né un pasto né un’indennità sostitutiva. Per nove anni, gli infermieri coinvolti hanno garantito la loro presenza in corsia con turni gravosi, spesso oltre il limite previsto dal contratto collettivo nazionale, in assenza di un servizio mensa attivo.
La sentenza ha chiarito un principio fondamentale: il diritto al buono pasto scatta ogni volta che il turno supera le sei ore consecutive, anche se la struttura non mette a disposizione una mensa. Il tribunale ha disposto il pagamento delle somme arretrate a partire da giugno 2019, comprensive di interessi, rivalutazione monetaria e 2.259 euro per ciascun lavoratore a titolo di spese legali.
Questa causa vinta non rappresenta soltanto un rimborso economico, ma un’affermazione netta di un diritto contrattuale vincolante. Il giudice ha ribadito che la mancata erogazione del beneficio costituisce una violazione grave delle previsioni del contratto collettivo. Il verdetto potrebbe fare giurisprudenza e aprire la strada ad analoghi ricorsi in altre realtà sanitarie italiane, accendendo un faro sulle condizioni operative degli infermieri, già messe a dura prova negli ultimi anni, anche a seguito dell’emergenza pandemica.
Il quadro normativo: pause, contratti e prescrizione
A rafforzare il quadro interpretativo interviene anche la recente pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sentenza n. 12269/2025, pubblicata il 27 novembre, che ha riconosciuto a quattro dipendenti di una ASL capitolina – due ostetriche e due infermieri – il diritto all’indennità sostitutiva del servizio mensa per tutti i turni eccedenti le sei ore. Ai ricorrenti è stato liquidato un importo complessivo di circa 20 mila euro, oltre interessi legali e rimborso delle spese processuali.
La disciplina affonda le sue radici nei principi dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, recepiti nell’ordinamento italiano. L’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore che presti attività per oltre sei ore consecutive ha diritto a una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all’eventuale consumazione del pasto. La contrattazione collettiva del comparto sanità, a partire dall’art. 29 del CCNL del 20 settembre 2001, come modificato nel 2009, e successivamente dall’art. 27 del CCNL 2016-2018, disciplina in modo puntuale il diritto alla mensa o a un servizio sostitutivo, prevedendo una pausa di almeno 30 minuti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la discrezionalità dell’amministrazione non riguarda l’esistenza del diritto, ma solo le modalità concrete con cui garantirlo, anche tramite buono pasto. È stato ribadito che la pausa deve collocarsi all’interno del turno di lavoro e non può essere anticipata o posticipata per eludere il beneficio.
Per ottenere il riconoscimento dei buoni pasto o il risarcimento per quelli non fruiti, occorre dimostrare l’effettivo svolgimento di turni superiori alle sei ore e l’assenza o l’impossibilità concreta di accesso alla mensa. Rilevante è anche il tema della prescrizione: contrariamente a quanto talvolta sostenuto, il termine applicabile è decennale e non quinquennale, poiché la tutela si collega al risarcimento del danno per lesione del benessere del lavoratore. Il diritto matura dal singolo giorno in cui la prestazione eccede le sei ore senza pausa, consolidando così una tutela ampia e strutturata a favore degli operatori sanitari.






