Il medico che, coinvolto in un processo civile per l’accertamento della sua responsabilità professionale, chiami in causa il suo assicuratore per la manleva può richiedergli il rimborso delle spese per la resistenza?

Il medico assicurato può giudizialmente richiedere al suo assicuratore, oltre alla copertura del corrispondente valore economico del danno provocato al terzo, la refusione delle seguenti spese processuali:

  1. quelle sostenute dal danneggiato vittorioso per affrontare il giudizio (cd. spese di soccombenza);
  2. quelle sostenute per difendersi dalla domanda formulata dall’attore nei suoi riguardi (cd. spese di resistenza);
  3. quelle sostenute per la chiamata in causa dell’assicuratore per veder attivata la copertura prevista dalla polizza di responsabilità civile professionale (Cass. Civ. Sez. III n. 10595/2018).

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