Assegno divorzile, autosufficienza economica e onere della prova: una pronuncia allineata alla giurisprudenza di legittimità 

La causa mette in discussione due profili tipici delle procedure di divorzio: 

  1. La permanenza dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
  1. Il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge

Il Tribunale, composto in camera di consiglio dalla I Sezione Civile, decide con sentenza pubblicata il 20 luglio 2023, come documentato nel provvedimento digitale sottoscritto telematicamente.  

Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni 

Figlio economicamente autosufficiente: nessun mantenimento 

Il giudice rileva che per uno dei figli, sin dall’epoca della separazione, non era stata riconosciuta alcuna contribuzione economica, perché il giovane risultava già autonomo sotto il profilo reddituale. Tale circostanza rende irrilevante la sopravvenuta situazione di inoccupazione dedotta dalla resistente. 
Ciò emerge chiaramente dalla parte motiva, dove si legge che il figlio «nulla era stato previsto […] sul presupposto della sua raggiunta autosufficienza economica». 

Il Tribunale richiama indirettamente il principio consolidato secondo cui il mantenimento dei figli maggiorenni cesserebbe non al raggiungimento di una certa età, ma alla concreta acquisizione di una stabile autonomia reddituale, non potendo l’inoccupazione essere utilizzata strumentalmente dopo che l’autonomia è stata già raggiunta. 

Figlio non ancora autosufficiente: conferma del contributo 

Diversa la situazione del secondo figlio. 
Il ricorrente chiede di essere esonerato dal contributo mensile di €200, ma non produce alcuna prova idonea a dimostrare: 

  • l’inizio di un percorso lavorativo, 
  • o la percezione di redditi stabili, 
  • o l’effettivo avvio verso un’indipendenza economica. 

Il Tribunale afferma espressamente che spettava al ricorrente provare tali circostanze, e che in mancanza anche di indizi, il contributo deve essere confermato.  

L’assegno divorzile: struttura bifasica e criteri applicati 

La parte più rilevante della decisione è quella dedicata all’assegno divorzile. 

Il richiamo alla giurisprudenza storica (Cass. S.U. 11490/1990) 

Il Tribunale ricorda l’orientamento tradizionale, affermato nel 1990 e rimasto in vigore per oltre trent’anni, secondo il quale l’assegno di divorzio: 

  • ha funzione assistenziale
  • richiede la presenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi; 
  • presuppone che il richiedente sia privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli. 

Sebbene dopo il 2017 la Cassazione abbia elaborato nuovi criteri (Cass. “Grilli”, 2017; SS.UU. 18287/2018), la sentenza di Palermo si muove entro questo solco tradizionale, coerente con numerosi precedenti recenti che continuano a valorizzare l’autosufficienza economica. 

La doppia fase: an debeatur e quantum debeatur 

Il giudice scandisce in maniera molto chiara lo schema bifasico dell’accertamento: 

(1) Fase dell’AN debeatur – verificare il diritto all’assegno 

La verifica deve essere svolta non secondo il “tenore di vita matrimoniale”, ma rispetto alla indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente
Il Tribunale elenca gli indici utili a verificare l’autonomia: 

  • redditi di qualsiasi natura, 
  • disponibilità di cespiti patrimoniali, 
  • capacità lavorativa, 
  • possibilità di soddisfare i bisogni primari tramite risorse proprie. 

(2) Fase del QUANTUM debeatur – determinare l’importo 

Qui rilevano i criteri dell’art. 5 L. 898/1970: 

  • condizioni economico–patrimoniali dei coniugi, 
  • ragioni della decisione, 
  • contributo offerto alla vita familiare, 
  • durata del matrimonio, 
  • redditi e capacità lavorativa. 
    La sentenza chiarisce la necessità di una «valutazione ponderata e bilaterale» di tali elementi.  

Un punto molto importante: il giudice afferma che il patrimonio rileva anche quando non produce reddito, poiché la semplice alienazione di beni può garantire mezzi adeguati.  

Valore sistematico della sentenza 

La decisione risulta pienamente coerente con gli orientamenti di legittimità: 

Sul mantenimento dei figli maggiorenni 

Conferma che: 

  • la mera disoccupazione non fa rinascere un obbligo cessato per intervenuta autosufficienza; 
  • chi chiede l’esonero deve provarne i presupposti. 

Sull’assegno divorzile 

La sentenza si muove tra il modello classico post–1990 e la più recente evoluzione, ponendo il principio di autosufficienza al centro della valutazione

Particolarmente pregevole è la distinzione tra: 

  • diritto all’assegno, che richiede un esame rigoroso della condizione economica del richiedente; 
  • quantificazione, che segue logiche solidaristiche ma solo dopo aver accertato il presupposto costitutivo. 

Sul metodo decisionale 

La sentenza si caratterizza per: 

  • aderenza ai parametri della Cassazione, 
  • chiarezza nell’impostazione, 
  • precisione nell’individuare oneri probatori e criteri valutativi. 

La sentenza n. 3658/2023 del Tribunale di Palermo offre una ricostruzione rigorosa dei principi in materia di: 

  • mantenimento dei figli maggiorenni, 
  • assegno divorzile, 
  • criteri di accertamento dell’indipendenza economica, 
  • rilievo del patrimonio non redditizio, 
  • distinzione tra fase del diritto e fase della quantificazione. 

Costituisce un esempio di applicazione corretta e puntuale della maggiore giurisprudenza in tema di divorzio, e rappresenta un utile precedente per orientare sia la prassi dei tribunali sia la strategia processuale degli avvocati. 

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