Con la recente sentenza n. 22018 del 13/10/2020 è tornata alla ribalta una notizia che, dal numero di richieste pervenute, deve ritenersi non adeguatamente compresa dai contribuenti, verosimilmente anche a causa della scarsa informazione.
L’art 4, comma 1, del decreto legge n. 119/2018 (convertito con modifiche dalla legge n. 136/2018), prevede che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3 (definizione agevolata o più semplicemente rottamazione) sono automaticamente annullati.”
Pertanto, contravvenzioni, bolli auto, tributi locali (Imu, Tasi e Tari) relativi a carichi iscritti a ruolo fra il 1/01/2000 ed il 31/12/2010, il cui importo risulti inferiore ai 1000,00 euro, avrebbero dovuto (il condizionale è d’obbligo visti i contenziosi ancora aperti) essere automaticamente cancellati dall’Agenzia delle Entrate riscossione.
La Suprema Corte ha appunto precisato che il limite di 1.000,00 euro non deve coincidere con l’importo complessivo della cartella, ma ha riguardo ai singoli debiti iscritti al ruolo (comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi accessori), per cui qualora la cartella portasse più posizioni iscritte al ruolo, verranno automaticamente cancellati soltanto i carichi inferiori alla soglia prevista dalla norma.
Non rientrano nel condono automatico i carichi relativi a:
La data a cui occorre, quindi, fare riferimento è quella di formazione del carico, per cui dovranno intendersi ricomprese nel condono automatico anche le cartelle notificate successivamente al 31/12/2010, ma riferite a ruoli formati entro il periodo in questione.
Il problema riguarda però la mancata previsione di qualsiasi comunicazione a favore del contribuente che, pertanto, è del tutto ignaro del rispetto di questa previsione, con il rischio di vedersi ancora recapitare (come avvenuto nel caso deciso dalla Commissione Tributaria della Regione Marche) cartelle esattoriali per debiti che, invece, avrebbero dovuto essere ormai estinti.
Consigliamo pertanto di verificare autonomamente la propria posizione debitoria per verificare l’estinzione del debito ai sensi del D.L. n. 119/2018.
Ciò potrà avvenire recandosi personalmente presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero accedendo on line all’area riservata dell’Ufficio utilizzando il codice SPID, ovvero le credenziali Pin e Password rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure le credenziali Inps od, infine, la Smart Card prevista dalla Carta Nazionale dei servizi.
Ricordiamo, inoltre, che in caso di pagamenti avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 (24/10/2018) su cartelle di seguito dichiarate estinte, alcuna somma potrà essere rimborsata, mentre per i versamenti successivi potranno essere utilizzati per compensare, in tutto od in parte, eventuali debiti ancora pendenti oppure, in mancanza di ciò, potranno essere rimborsati al contribuente.