Una liposuzione apparentemente riuscita, il ritorno a casa e, appena un giorno dopo, il decesso per una tromboembolia polmonare massiva. È la vicenda di una paziente sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in uno studio medico privato, sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32243/2022. Al centro del giudizio non soltanto le complicanze insorte durante l’operazione, ma soprattutto la gestione del decorso post-operatorio e gli obblighi di sorveglianza del chirurgo. Una pronuncia che ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità del medico non si esaurisce con la conclusione dell’intervento e il controllo delle possibili complicanze non può essere affidato esclusivamente al paziente.
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Il caso: una liposuzione e il decesso il giorno successivo
La signora A. decide di sottoporsi a un intervento di liposuzione bilaterale delle cosce presso lo studio medico privato del dottor B. Dopo averla visitata e averla ritenuta idonea alla procedura, il chirurgo le raccomanda di sospendere l’assunzione della pillola anticoncezionale nelle settimane precedenti l’operazione, al fine di ridurre il rischio di complicanze.
L’intervento viene eseguito presso lo studio del medico e, almeno apparentemente, si conclude senza particolari problemi. Il dottor B. rassicura la paziente sulla buona riuscita della procedura e la dimette senza prescrivere una specifica terapia farmacologica post-operatoria, consentendole di rientrare direttamente a casa.
Il giorno successivo, tuttavia, la situazione precipita. La donna presenta vistosi ematomi nella zona trattata e, a distanza di poche ore dall’intervento, muore a causa di una tromboembolia polmonare massiva, provocata da una trombosi venosa profonda.
La Procura avvia un’indagine e iscrive il dottor B. nel registro degli indagati per omicidio colposo. Al termine delle indagini preliminari, il chirurgo viene formalmente accusato di aver causato per colpa la morte della paziente, avvenuta a seguito di un’occlusione tromboembolica dell’arteria polmonare sinistra nel decorso post-operatorio della liposuzione bilaterale delle cosce.
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La responsabilità del chirurgo estetico e la normativa applicabile
La vicenda richiama un altro tragico episodio di cronaca avvenuto a Roma nel giugno 2025, quando una donna di 46 anni è deceduta dopo essersi sottoposta a una liposuzione in uno studio privato di medicina estetica risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie.
Secondo le prime ricostruzioni investigative, la paziente avrebbe accusato un grave malore durante l’intervento. Il medico che stava eseguendo la procedura, di nazionalità peruviana e già coinvolto in precedenti vicende giudiziarie legate alla sua attività professionale, insieme agli altri sanitari presenti avrebbe tentato di rianimarla senza allertare immediatamente il servizio pubblico di emergenza. Solo successivamente sarebbe stata contattata un’ambulanza privata con medico a bordo, che ha trasportato la donna in ospedale, dove è deceduta nonostante i tentativi di soccorso. La dinamica e le eventuali responsabilità erano oggetto di accertamento da parte degli inquirenti.
Pur trattandosi di due vicende differenti, con circostanze cliniche e giudiziarie distinte, entrambe richiamano l’attenzione sulla sicurezza degli interventi di chirurgia estetica e sulle responsabilità dei professionisti sanitari.
Anche il chirurgo estetico che opera in uno studio privato è soggetto alle norme sulla responsabilità penale del sanitario, disciplinate, in particolare, dagli articoli 589, 590 e 590-sexies del Codice penale.
L’articolo 589 disciplina l’omicidio colposo, prevedendo, nella fattispecie ordinaria, la reclusione da sei mesi a cinque anni. In circostanze aggravate le pene possono aumentare: quando il fatto viene commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione, la reclusione prevista va da tre a dieci anni. L’articolo 590 riguarda invece le lesioni personali colpose, con sanzioni differenti in relazione alla gravità delle conseguenze.
Una disciplina specifica per gli esercenti le professioni sanitarie è contenuta nell’articolo 590-sexies, introdotto dalla legge n. 24/2017, che prevede una particolare causa di non punibilità nei casi di imperizia. La punibilità è esclusa quando il sanitario abbia rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge oppure, in loro assenza, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché tali indicazioni siano adeguate alle specificità del caso concreto.
La disposizione non comporta, dunque, un’esenzione generalizzata dalla responsabilità: il rispetto delle linee guida deve essere valutato in relazione alle condizioni effettive del paziente e alla condotta del professionista.
Nel caso della signora A., gli accertamenti medico-legali hanno consentito di ricostruire il rapporto causale tra l’intervento chirurgico e il decesso. Durante la liposuzione, infatti, il dottor B. aveva inavvertitamente lesionato la vena grande safena sinistra, provocando la formazione di un vasto ematoma. Da questa lesione aveva avuto origine il trombo che, successivamente, aveva determinato la fatale embolia polmonare.
La difesa del medico ha contestato l’esistenza di una responsabilità professionale, richiamando diversi elementi a sostegno della correttezza della condotta tenuta.
In primo luogo, la paziente presentava un rischio trombotico ritenuto lieve, anche perché aveva sospeso da tempo l’assunzione della pillola anticoncezionale, come raccomandato prima dell’intervento.
Inoltre, secondo la difesa, le linee guida dell’ottobre 2013, applicabili alle procedure di liposuzione eseguite in anestesia locale, non prevedevano l’obbligo di somministrare una profilassi antitrombotica.
Tra i riferimenti normativi richiamati figura anche il decreto n. 35/2019 della Regione Lazio, relativo alla chirurgia ambulatoriale. Secondo la ricostruzione difensiva riportata, tale disciplina non avrebbe imposto un periodo di osservazione post-operatoria per gli interventi di liposuzione, prevedendo invece l’obbligo per il medico di garantire la propria reperibilità, anche telefonica, nelle prime 24 ore successive alla procedura.
Su questi elementi, insieme alla documentazione clinica, alle consulenze medico-legali e alle linee guida richiamate, si è concentrata la valutazione dei giudici. Il Tribunale, la Corte d’appello e infine la Cassazione sono stati chiamati a stabilire se la condotta del chirurgo integrasse una colpa professionale e se il rapporto causale con la morte della paziente fosse dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio.
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La decisione della Cassazione: il medico non può delegare il controllo al paziente
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno riconosciuto la responsabilità penale del dottor B., individuando nella gestione del decorso post-operatorio uno degli aspetti determinanti della vicenda.
Secondo i giudici, il chirurgo aveva omesso di sorvegliare adeguatamente le condizioni della paziente dopo l’intervento, affidando di fatto a una persona priva di competenze mediche la valutazione della gravità degli eventuali sintomi.
In particolare, il medico non aveva programmato né effettuato controlli per accertare la possibile comparsa di complicanze, limitandosi a consegnare alla donna un numero telefonico da utilizzare in caso di problemi.
L’indicazione fornita, tuttavia, era quella di contattarlo soltanto in presenza di «complicanze particolarmente gravi». Una formulazione che, secondo i giudici, poteva scoraggiare la paziente dal segnalare manifestazioni apparentemente meno preoccupanti, come la comparsa di lividi o ematomi, difficili da interpretare correttamente per una persona senza preparazione medica.
A questo si aggiungeva l’inadeguatezza delle informazioni consegnate al momento delle dimissioni. Il dottor B. aveva infatti fornito alla donna un semplice foglio denominato «istruzioni post-operatorie», nel quale non erano riportati riferimenti specifici al rischio di trombosi né ai sintomi e ai segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurla a richiedere immediatamente una valutazione sanitaria.
La questione centrale, pertanto, non riguardava soltanto la corretta esecuzione della liposuzione, ma anche la mancata predisposizione di un sistema di controllo adeguato ai rischi dell’intervento.
Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, una visita nelle ore successive alla procedura avrebbe consentito di individuare tempestivamente i vistosi ematomi, riconoscere i possibili segnali di una complicanza trombotica e avviare un trattamento antitrombotico appropriato.
Un intervento tempestivo avrebbe avuto, secondo le valutazioni medico-legali recepite dai giudici, un’elevata probabilità di impedire la progressione della trombosi, il consolidamento e il successivo distacco del trombo, evitando così l’embolia polmonare fatale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32243/2022 della Quarta Sezione penale, ha confermato l’impostazione dei giudici di merito, rigettando il ricorso presentato dal medico.
Particolare rilievo è stato attribuito al fatto che il chirurgo non potesse considerare assolti i propri obblighi semplicemente fornendo un recapito telefonico. In presenza di possibili complicanze post-operatorie, le regole di prudenza e diligenza impongono al sanitario di verificare direttamente le condizioni del paziente, secondo le tempistiche richieste dalle conoscenze e dalle pratiche mediche.
La responsabilità di individuare eventuali segnali di allarme non può essere trasferita integralmente alla persona operata, soprattutto quando quest’ultima non abbia ricevuto informazioni chiare e dettagliate sui rischi e sui sintomi da riconoscere.
Nella valutazione del ricorso ha assunto rilievo anche il principio della «doppia conforme», che ricorre quando la sentenza d’appello conferma la ricostruzione dei fatti e le conclusioni del giudice di primo grado. In questi casi, il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove e delle circostanze già esaminate, restando circoscritto ai motivi di legittimità consentiti dalla legge.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del dottor B., confermando la responsabilità del professionista, e lo ha condannato anche al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, costituite dai familiari della paziente, liquidate in 4.800 euro, oltre agli accessori di legge.
La sentenza ribadisce un principio essenziale per la sicurezza delle cure: la responsabilità del chirurgo non termina quando il paziente lascia lo studio medico, ma comprende anche un’adeguata informazione, sorveglianza e gestione delle possibili complicanze successive all’intervento.
Un principio che assume particolare importanza nella chirurgia estetica privata, dove la crescente richiesta di prestazioni rende ancora più necessario garantire il rispetto delle regole, l’appropriatezza delle procedure e la sicurezza dei pazienti.
Le vicende giudiziarie e i tragici episodi di cronaca riportano dunque al centro del dibattito la necessità di controlli rigorosi, requisiti organizzativi adeguati e standard assistenziali chiari, affinché la sicurezza delle persone venga garantita prima, durante e dopo ogni intervento.






