Aspettativa negata per 132 giorni di ferie arretrate: il Tribunale dà torto all’ASL

Il Tribunale del Lavoro di Napoli, con ordinanza del 13 agosto 2026, ha ordinato a un’ASL di concedere immediatamente l’aspettativa non retribuita a un dirigente medico vincitore di una selezione per un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa presso un’altra Azienda sanitaria. L’amministrazione di provenienza aveva subordinato l’autorizzazione allo smaltimento integrale di 132 giorni di ferie arretrate oppure alla loro cessione al fondo solidale, rendendo di fatto impossibile rispettare la scadenza per la presa di servizio.

Il giudice ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del CCNL integrativo della Dirigenza Medica e Veterinaria del 2004, l’aspettativa deve essere concessa in presenza dei requisiti previsti, senza margini di discrezionalità né condizioni aggiuntive. La cessione delle ferie al fondo solidale, inoltre, è volontaria e gratuita e non può essere imposta.

Il Tribunale ha escluso anche la rilevanza del divieto di monetizzazione delle ferie, poiché l’aspettativa non estingue il rapporto di lavoro e i giorni maturati restano fruibili al rientro. Riconosciuto il rischio di perdere irrimediabilmente il nuovo incarico, il giudice ha accolto il ricorso cautelare e condannato l’Azienda alle spese del procedimento.

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