La Cassazione interviene sul riscatto della laurea e chiarisce che il lavoratore che intende contestare il rigetto dell’Inps non è soggetto alla decadenza triennale prevista per alcune prestazioni previdenziali. La Corte ha spiegato che il riscatto degli anni universitari non può essere equiparato a una domanda di pensione o a una richiesta di erogazione economica immediata. Si tratta, invece, di uno strumento che incide sulla posizione assicurativa dell’interessato, consentendo di trasformare gli anni di studio in contributi utili ai fini del futuro pensionamento.
Per questo motivo, il diniego dell’Inps non può essere considerato automaticamente non più contestabile solo perché sono trascorsi tre anni. La pronuncia rafforza le garanzie per i lavoratori, ma non elimina la necessità di verificare caso per caso la presenza dei requisiti, la correttezza dei periodi riscattabili e la legittimità della domanda. Il chiarimento assume rilievo anche nella pianificazione previdenziale individuale, perché il riscatto della laurea può incidere sia sul raggiungimento dei requisiti per andare in pensione sia sul calcolo dell’importo futuro dell’assegno.






