Il Tribunale di Sassari ha riconosciuto che l’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Sanità è un diritto soggettivo del dipendente. L’azienda sanitaria non può opporre esigenze organizzative né esercitare alcuna discrezionalità quando ricorrono i presupposti di legge.
L’aspettativa non retribuita per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra amministrazione non è una concessione dell’azienda, ma un diritto del lavoratore. Lo ha ribadito il Tribunale di Sassari, che ha condannato una ASL a concedere immediatamente l’aspettativa a un infermiere al quale era stata negata. Una decisione che conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato e che potrebbe rappresentare un importante precedente per molti professionisti sanitari che si trovano nella stessa situazione.
ASL condannata d’urgenza: via libera all’aspettativa dell’infermiere
Con un’ordinanza del 14 agosto, il Tribunale di Sassari ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da un infermiere, ordinando all’azienda sanitaria di concedere l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità 2001. Secondo il giudice, la normativa non lascia alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione quando il dipendente possiede i requisiti previsti dalla legge.
La vicenda
L’infermiere, dipendente a tempo indeterminato, aveva ottenuto la possibilità di assumere servizio presso un’altra ASL con un contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025, in seguito allo scorrimento di una graduatoria.
Per poter accettare il nuovo incarico aveva chiesto l’aspettativa non retribuita alla propria azienda di appartenenza. La richiesta, tuttavia, era stata respinta, costringendo il professionista a rivolgersi al Tribunale.
Il lavoratore aveva inoltre evidenziato che il nuovo incarico avrebbe consentito una migliore gestione delle proprie esigenze familiari e che il rischio di perdere l’opportunità lavorativa rendeva necessario un intervento urgente del giudice.
Cosa prevede il CCNL Sanità
L’articolo 12 del CCNL Integrativo Comparto Sanità distingue due diverse tipologie di aspettativa.
Il comma 1 disciplina l’aspettativa per esigenze personali o familiari, che può essere concessa dall’azienda compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il comma 8, invece, prevede alcune ipotesi nelle quali l’aspettativa deve essere riconosciuta al dipendente:
- per il periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato presso altra amministrazione;
- per tutta la durata di un contratto o incarico a tempo determinato presso un’altra amministrazione;
- per gravi e documentati motivi di famiglia.
Quando l’azienda può dire di no
Nel caso dell’aspettativa per esigenze personali o familiari, l’amministrazione può respingere la richiesta motivando il diniego con esigenze organizzative o di servizio. Diversa è invece la situazione prevista dal comma 8 del CCNL, nel quale il legislatore utilizza l’espressione “è concessa”, formulazione che, secondo la giurisprudenza, attribuisce al dipendente un vero e proprio diritto soggettivo.
La decisione del Tribunale di Sassari
Il giudice ha ribadito che l’azienda sanitaria non può effettuare alcun bilanciamento tra l’interesse del lavoratore e le proprie esigenze organizzative. L’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lettera b), deve quindi essere riconosciuta ogni volta che il dipendente venga assunto con un contratto a tempo determinato presso un’altra amministrazione. Secondo il Tribunale, la norma è finalizzata anche a favorire la mobilità professionale e la crescita delle competenze del personale sanitario.
Una pronuncia che può fare scuola
La decisione del Tribunale di Sassari si inserisce in un orientamento già emerso in altre pronunce riguardanti il personale sanitario. Particolarmente rilevante è il riconoscimento dell’urgenza del caso: senza un intervento immediato del giudice, l’infermiere avrebbe rischiato di perdere definitivamente l’opportunità lavorativa.
Cosa può fare il dipendente se l’aspettativa viene negata
Quando l’azienda sanitaria respinge illegittimamente la richiesta o non fornisce alcuna risposta in tempi ragionevoli, il lavoratore può ricorrere al giudice del lavoro attraverso un procedimento d’urgenza. Si tratta di uno strumento che consente di ottenere rapidamente un provvedimento giudiziario e di evitare la perdita di importanti opportunità professionali e personali.






