La posizione di garanzia del medico può proseguire anche dopo le dimissioni del paziente, soprattutto quando il sanitario ha partecipato all’intervento chirurgico e continua a seguirne il decorso post-operatorio. Lo ha ribadito la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 451 del 2026, dichiarando inammissibile il ricorso di una ginecologa condannata per omicidio colposo. Il caso riguarda una paziente sottoposta nell’aprile 2014 a un intervento ginecologico complicato dalla presenza di una cosiddetta “pelvi congelata”, condizione che rendeva elevato e prevedibile il rischio di lesioni intestinali. Durante l’operazione si era verificata una lesione dell’ileo non rilevata dagli operatori. Nei giorni successivi la donna aveva manifestato malessere, dolori addominali, febbre, nausea, vomito e astenia. Secondo i giudici, questi segnali avrebbero imposto accertamenti diagnostici tempestivi, idonei a riconoscere la peritonite in fase iniziale.
Il rapporto terapeutico non si esaurisce con la dimissione
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la posizione di garanzia della professionista. La difesa sosteneva che, dopo la dimissione ospedaliera, il rapporto di presa in carico si fosse sostanzialmente concluso e che i successivi contatti fossero limitati alla rimozione dei punti di sutura. La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’appello di Napoli, secondo cui la ginecologa rivestiva più ruoli: era medico specialista in servizio nel reparto, ginecologa privata della paziente e componente dell’équipe chirurgica che aveva eseguito l’intervento. Proprio questa pluralità di rapporti rendeva doveroso il controllo dell’evoluzione post-operatoria, anche alla luce delle specifiche difficoltà incontrate durante l’operazione.
La Corte ha ricordato che la posizione di garanzia può derivare non solo da un rapporto contrattuale formale, ma anche dal contatto sociale e dall’assunzione di fatto di compiti di protezione e controllo. Nel caso concreto, le visite e i contatti successivi alla dimissione non potevano essere considerati atti isolati o meramente esecutivi, ma facevano parte di un più ampio rapporto terapeutico. Per i giudici, quindi, il medico non poteva limitarsi a rassicurare la paziente o a trattare i sintomi come postumi generici dell’intervento.
Sintomi persistenti e obbligo di diagnosi differenziale
La Cassazione ha valorizzato anche la prevedibilità della complicanza. La condizione di “pelvi congelata” aveva reso l’intervento particolarmente rischioso e, secondo la prova scientifica richiamata dai giudici di merito, le lesioni viscerali rappresentavano una possibile complicanza dell’operazione. Per questo, la comparsa e la persistenza di sintomi come dolori addominali, febbre, nausea, vomito e spossatezza, a distanza di oltre dieci giorni dall’intervento, avrebbero dovuto indurre la ginecologa ad abbandonare l’ipotesi dei semplici postumi chirurgici. Era invece necessario avviare approfondimenti diagnostici, anche attraverso esami strumentali di base, per verificare l’eventuale presenza di una peritonite da lesione intestinale. Secondo la Corte, l’errore non consiste solo nella diagnosi sbagliata, ma anche nell’omissione degli accertamenti necessari a formularla correttamente.
Colpa grave e nesso causale: perché il ricorso è stato respinto
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso anche sul profilo del nesso causale e della colpa. I giudici hanno richiamato il ragionamento già sviluppato nelle sentenze di merito: un tempestivo approfondimento diagnostico avrebbe consentito di individuare la peritonite quando era ancora circoscritta, prima dell’evoluzione in sepsi e insufficienza multiorgano. L’omissione degli accertamenti ha quindi impedito un intervento terapeutico precoce, ritenuto idoneo a evitare l’esito fatale. Quanto alla colpa, la Cassazione ha escluso che si trattasse di una lieve difficoltà diagnostica.
La gravità è stata desunta dal grado di specializzazione della professionista, dalla sua partecipazione all’intervento, dalla conoscenza delle condizioni della paziente, dalla prevedibilità del rischio intestinale e dalla semplicità degli accertamenti omessi. La condotta contestata, inoltre, non è stata letta solo come imperizia, ma anche come negligenza e superficialità. Da qui la conferma dell’impianto accusatorio e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, di tremila euro alla Cassa delle ammende e delle spese in favore delle parti civili.






