Responsabilità sanitaria, rivalsa sul medico solo per dolo o colpa grave
Preavviso di rivalsa per danno erariale

La struttura sanitaria non può agire in rivalsa contro il medico per il risarcimento pagato al paziente danneggiato se non viene accertato il dolo o la colpa grave del professionista, anche qualora quest’ultimo operi come libero professionista in regime di solvenza. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9949, depositata il 17 aprile 2026, rigettando il ricorso della struttura sanitaria contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano.

La controversia trae origine da una richiesta di risarcimento avanzata da una paziente per i danni subiti a seguito di un intervento di lipoaspirazione agli arti inferiori, eseguito nel 2017 in regime di solvenza. Il Tribunale aveva condannato in primo grado la struttura a corrispondere alla paziente la somma di € 38.794,94, accogliendo contestualmente la domanda di regresso della clinica nei confronti del chirurgo. La Corte d’Appello di Milano, tuttavia, aveva riformato parzialmente la decisione, escludendo l’azione di rivalsa per assenza di colpa grave. Tale statuizione è stata ora confermata dalla Suprema Corte.

Il rapporto tra clinica e sanitario: l’applicazione inderogabile dell’art. 9 della Legge Gelli-Bianco

Il nodo centrale della controversia risiedeva nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 9 della Legge n. 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, che disciplina in via speciale l’azione di rivalsa della struttura sanitaria. La ricorrente sosteneva che, essendo il chirurgo un libero professionista pagato direttamente dalla paziente, il rapporto interno dovesse essere regolato dalle norme ordinarie del regresso tra condebitori solidali, di cui agli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., e dalla clausola contrattuale di manleva inserita nell’accordo di collaborazione.

La Cassazione ha respinto questa impostazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, ai fini della disciplina applicabile, non rileva il titolo del rapporto tra medico e paziente, ma il fatto che la prestazione sanitaria sia stata eseguita avvalendosi dell’organizzazione della struttura, con l’uso di sale operatorie, apparecchiature e personale di supporto. In tale contesto, anche il libero professionista opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c. Di conseguenza, la relazione interna tra la clinica e il sanitario è necessariamente soggetta alla disciplina speciale della rivalsa, che richiede il dolo o la colpa grave.

La struttura sosteneva inoltre che la limitazione del regresso prevista dall’art. 9 dovesse valere solo nei casi in cui il sanitario risponde secondo il paradigma extracontrattuale, e non quando il medico operi come libero professionista in regime di solvenza. La Cassazione ha però respinto questa lettura, definendo infondata la censura e chiarendo che ciò che rileva non è il titolo del rapporto medico-paziente, ma l’inserimento della prestazione nell’organizzazione della struttura sanitaria.

La conferma sistematica dell’obbligo assicurativo

A ulteriore conferma di questa interpretazione, la Cassazione ha valorizzato il coordinamento sistematico tra l’art. 9 e l’art. 10 della legge n. 24/2017, che regola gli obblighi assicurativi. L’art. 10, comma 3, impone a “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private” di stipulare una polizza personale per la colpa grave, con il fine esplicito di “garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9”.

Secondo la Corte, questa previsione legislativa conferma che il regime della rivalsa limitata alla colpa grave si applica anche ai medici che operano all’interno di una struttura, inclusi i liberi professionisti in regime di solvenza. Come si legge in motivazione: “La previsione dell’obbligo, per ogni esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo nella struttura, di stipulare una polizza per la colpa grave ‘al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9’ presuppone che l’art. 9 trovi applicazione anche nei confronti di sanitari che operino in regime libero-professionale o nell’adempimento di una propria obbligazione contrattuale verso il paziente. Diversamente, l’obbligo assicurativo per la colpa grave risulterebbe privo di funzione normativa.”

Clausole di manleva recessive rispetto al limite della colpa grave

L’ordinanza affronta anche la questione della validità delle clausole di manleva, con le quali può essere regolata, nei rapporti interni, la ripartizione delle conseguenze economiche di un risarcimento. La struttura sanitaria lamentava che la Corte d’Appello, pur avendo dichiarato tardiva l’eccezione di nullità della clausola sollevata dal medico, avesse di fatto disapplicato tale patto, applicando il filtro della colpa grave.

La Cassazione ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito, chiarendo che la clausola contrattuale incompatibile con il limite posto dall’art. 9 può essere colpita da nullità rilevabile anche d’ufficio, in ragione della natura imperativa della norma e della sua funzione nell’impianto complessivo della Legge Gelli-Bianco. Per la Cassazione, una volta individuato nell’art. 9 della legge n. 24/2017 il parametro speciale e vincolante del rapporto interno tra struttura e sanitario, l’autonomia negoziale risulta recessiva rispetto al limite legale del dolo o della colpa grave. Sul punto, la Corte ha affermato: “Può bensì riconoscersi che in tal modo la Corte d’Appello, contraddicendo la premessa della sua tardiva prospettazione, abbia in sostanza accolto l’eccezione di nullità (sopravvenuta) della clausola contrattuale. Ma ciò ha fatto correttamente, non potendosi dubitare: a) della natura imperativa della norma […]; b) della conseguente rilevabilità della nullità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno nella specie non predicabile.”

La colpa grave non è un mero errore professionale

Infine, la Cassazione ha confermato la corretta valutazione della Corte d’Appello in merito all’insussistenza della colpa grave in capo al chirurgo. I giudici hanno ribadito che la colpa grave non coincide con un qualsiasi errore professionale o con una generica condotta non conforme alle leges artis. Essa si configura, piuttosto, come una “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute“.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, sulla base della consulenza tecnica, aveva riconosciuto l’esistenza di profili di colpa nell’esecuzione dell’intervento, ma aveva motivatamente escluso che questi raggiungessero una soglia di gravità tale da giustificare la rivalsa. Secondo la Suprema Corte, tale apprezzamento, in quanto attinente al merito e fondato su criteri giuridici corretti e su un adeguato esame delle risultanze istruttorie, non è sindacabile in sede di legittimità.

Per tutte queste ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso della struttura sanitaria, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del medico e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del professionista.

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