Peritonite post-operatoria: responsabilità dei chirurghi in équipe e obbligo di dissenso terapeutico

Il sig. A., già sottoposto circa vent’anni prima a un intervento di gastroresezione, si reca in ospedale per un intervento programmato di laparoscopia finalizzato alla correzione di un’ernia postchirurgica addominale.

L’operazione viene eseguita dal dottor C., che durante la procedura rileva la presenza di aderenze tra anse intestinali e parete addominale, tali da rendere necessario l’impianto di una Mesh in PTFE con fissaggio tramite spiralette in titanio.

Il fatto

Nei cinque giorni successivi all’intervento, il decorso post-operatorio risulta complessivamente regolare, fatta eccezione per una significativa ipopotassiemia. Il paziente viene quindi dimesso con controllo ambulatoriale programmato dopo tre giorni.

La sera della dimissione, tuttavia, il paziente manifesta un improvviso peggioramento clinico con dolore addominale intenso e dispnea, che rende necessario un nuovo ricovero in Chirurgia generale.

All’ingresso si rilevano:

  • addome disteso ma trattabile, con canalizzazione per feci e gas
  • dispnea a riposo
  • ritmo cardiaco aritmico
  • pressione arteriosa 90/50

Per la gravità del quadro clinico viene disposto il trasferimento in terapia intensiva cardiologica.

L’angio-TAC documenta la presenza di una raccolta liquida saccata a livello mesenterico, con conseguente richiesta di consulenza chirurgica.

Gli ulteriori accertamenti evidenziano una riduzione dell’Antitrombina III, con indicazione a trasfusione di plasma. La consulenza specialistica descrive la presenza di sieroma e versamento tra epiploon e rete intraperitoneale, optando per un approccio conservativo.

Nei giorni successivi si assiste a un progressivo peggioramento clinico, con dispnea, febbre e marcata ipopotassiemia.

Il paziente viene quindi nuovamente trasferito in Chirurgia generale con diagnosi di ingresso di peritonite localizzata da sospetta fissurazione del tenue in paziente sottoposto a intervento per laparocele.

Successivamente vengono eseguiti TAC, puntura esplorativa, drenaggio ecoguidato della raccolta e infine intervento chirurgico di rimozione della Mesh.

Nonostante le procedure, il quadro evolve in sepsi severa con insufficienza multiorgano, che conduce al decesso del paziente.

La normativa applicabile

La responsabilità penale del sanitario trova disciplina negli articoli 589, 590 e 590-sexies c.p.

In caso di morte o lesioni del paziente, il medico può rispondere di omicidio colposo o lesioni colpose, con pene graduate in base alla gravità dell’evento.

L’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla legge Gelli-Bianco, prevede la non punibilità per imperizia quando il sanitario abbia rispettato linee guida o buone pratiche cliniche adeguate al caso concreto.

Nel caso specifico, la perizia evidenzia che un intervento chirurgico più tempestivo avrebbe con elevata probabilità evitato la progressione della peritonite e il successivo decesso.

Rileva inoltre la responsabilità in équipe, che si estende anche a professionisti intervenuti in fasi successive della gestione del paziente.

In tale ambito opera il principio di affidamento, secondo cui ciascun medico può confidare nell’operato degli altri, ma non può ignorare segnali clinici evidenti o criticità manifeste.

La giurisprudenza ha affermato che il sanitario mantiene un dovere di vigilanza anche sull’operato altrui quando l’errore è riconoscibile (Cass. n. 53315/2016).

Non è quindi esclusa la responsabilità del medico che si limiti a recepire le decisioni del collega senza alcuna autonoma valutazione critica (Cass. n. 7667/2017; Cass. n. 39727/2019).

L’esito del giudizio

In primo grado entrambi i chirurghi, C. e A., vengono condannati per negligenza nella gestione clinica, avendo sottovalutato i segni compatibili con la complicanza, con conseguente riduzione delle possibilità di sopravvivenza del paziente.

In appello viene dichiarata la prescrizione nei confronti del dott. A., mentre viene confermata la responsabilità del dott. C. per il ritardo diagnostico della peritonite, già individuabile alla prima TAC.

Secondo i giudici, una corretta interpretazione precoce dell’esame avrebbe consentito un trattamento chirurgico tempestivo, evitando l’esito letale.

La domanda risarcitoria viene quindi accolta esclusivamente nei confronti del dott. C.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ribalta parzialmente l’impostazione, affermando che anche il dott. A., pur intervenuto in una fase successiva, aveva l’obbligo di manifestare dissenso rispetto alla strategia terapeutica adottata e di sollecitare ulteriori approfondimenti diagnostici.

La mancata attivazione critica viene considerata causalmente rilevante rispetto all’evento.

Ne consegue che il danno da reato dovrà essere risarcito in sede civile da entrambi i sanitari.

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