La signora A. presenta un evidente gozzo tiroideo e da tempo lamenta un diffuso stato di malessere; decide quindi di rivolgersi al dottor B., medico di medicina generale, che dopo averle prescritto alcuni esami riscontra un quadro compatibile con una tiroide autoimmune e imposta una terapia farmacologica con Eutirox 50 mg per circa un mese, successivamente aumentata a 75 mg.
Peggioramento clinico, accessi in pronto soccorso e decesso: la ricostruzione dei fatti contestati
Nei mesi successivi le condizioni cliniche della signora A. peggiorano progressivamente: la paziente manifesta, infatti, una significativa perdita di peso (30 kg), marcata debolezza e tachicardia.
A seguito di questo aggravamento decide di cambiare medico di base, revocando il precedente incarico, e si rivolge a uno specialista endocrinologo per comprendere l’origine dei sintomi.
La paziente viene visitata dall’endocrinologo dott. C., che modifica la terapia sostituendo l’Eutirox con il Tapazole e prescrive un betabloccante, oltre al monitoraggio dell’emocromo e degli ormoni tiroidei.
Dopo aver eseguito tali controlli, la signora A. torna dal dott. C., il quale le suggerisce di continuare la terapia già in corso.
Le condizioni della donna, tuttavia, continuano a peggiorare: compaiono poliuria e polidipsia, sintomi che la portano a recarsi in pronto soccorso, dove viene visitata dall’endocrinologo dott. D. Quest’ultimo esegue un elettrocardiogramma, ma non prescrive gli esami ematochimici di routine — compresa la glicemia — e dispone la dimissione della paziente, confermando la diagnosi di tiroidite autoimmune e la terapia indicata dal dott. C., limitandosi ad aumentare la posologia.
Una volta rientrata a casa, la signora A. subisce un ulteriore aggravamento delle proprie condizioni e il giorno seguente torna nuovamente in pronto soccorso, dove purtroppo muore a causa di un collasso cardiocircolatorio provocato dalla concomitante presenza di tireotossicosi e chetoacidosi diabetica.
I familiari della donna presentano denuncia, ritenendo che il decesso sia riconducibile a un caso di malasanità.
La normativa violata
La responsabilità penale del medico è disciplinata dagli articoli 589, 590 e 590 sexies del codice penale: se, nell’esercizio della professione sanitaria, il medico provoca la morte o lesioni al paziente, rischia una pena che varia da un minimo di tre anni (lesioni colpose) fino a cinque anni di reclusione (omicidio colposo), salvo circostanze aggravanti che possono aumentare la pena fino a dieci anni.
L’articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dalla legge Gelli-Bianco, prevede una particolare causa di non punibilità per il professionista sanitario. In particolare, quando morte o lesioni si verificano per imperizia, la punibilità è esclusa se il sanitario ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi di legge oppure, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché tali raccomandazioni risultino adeguate al caso concreto.
Nel caso della signora A., ai fini dell’accertamento della colpa medica, diventa essenziale verificare l’esistenza del nesso causale tra il decesso e la condotta dei medici coinvolti, poiché devono concorrere due elementi:
- La condotta umana dei sanitari deve aver costituito una condizione dell’evento;
- Il risultato non deve essere riconducibile a cause alternative autonome, di per sé sufficienti a determinare la morte della paziente.
In ambito sanitario assumono particolare rilievo le condotte realizzate in violazione di regole cautelari da parte del soggetto titolare della posizione di garanzia nei confronti della salute del paziente. Il ricorso alle conoscenze scientifiche nello studio degli eventi medici soddisfa infatti i principi di tassatività e certezza giuridica, consentendo di attribuire all’uomo un evento scientificamente riconducibile alla sua azione od omissione (Cassazione penale sez. IV, n. 17491 del 29/03/2019).
I giudici, non essendo normalmente esperti di medicina, devono avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di consulenti e periti, i quali forniscono gli elementi necessari per valutare la responsabilità del medico in relazione alla morte o alle lesioni del paziente.
In tema di responsabilità sanitaria, il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è tenuto a motivare in maniera particolarmente rigorosa le ragioni della propria decisione, illustrando il percorso logico seguito e dimostrando la correttezza metodologica dell’approccio utilizzato nella valutazione delle evidenze scientifiche (Cassazione penale sez. IV, n. 37785 del 11/12/2020; Cassazione penale sez. V, n. 9831 del 15/12/2015).
Tale principio si applica anche nel caso di consulenze effettuate dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero o della difesa.
L’esito della vicenda giudiziaria
Nei primi due gradi di giudizio il medico di base, dott. B., e l’endocrinologo del pronto soccorso, dott. D., vengono condannati per aver causato, con negligenza, imprudenza e imperizia, la morte della signora A.
Nel corso del giudizio di Cassazione, tuttavia, il reato si prescrive a causa della durata eccessiva del processo. La Corte è quindi chiamata a valutare la responsabilità dei due sanitari esclusivamente ai fini dell’eventuale condanna al risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima.
Le sentenze di primo e secondo grado ritengono che:
- il dottor B. abbia errato nel prescrivere l’Eutirox, somministrando ulteriori ormoni tiroidei in un organismo già interessato da ipertiroidismo;
- il dottor D. abbia sbagliato omettendo gli esami del sangue, doverosi alla luce della correlazione scientificamente documentata tra ipertiroidismo e diabete di tipo I.
Tuttavia, nel riconoscere la responsabilità dei due medici, i giudici — pur facendo ricorso a consulenti tecnici per acquisire il necessario sapere scientifico — si sono discostati dalle conclusioni degli stessi senza fornire adeguata motivazione.
In particolare, la consulenza tecnica relativa alla posizione del medico di base, dott. B., appare contraddittoria perché:
- da un lato afferma che la terapia errata avrebbe mascherato lo scompenso iperglicemico, favorendo l’azione negativa sinergica della tireotossicosi sul diabete di tipo I;
- dall’altro conclude sostenendo che la somministrazione di Eutirox non abbia comunque costituito concausa della morte.
Per quanto riguarda invece la posizione dell’endocrinologo ospedaliero, dott. D., la consulenza tecnica del PM risulta contraddittoria poiché:
- sostiene che il medico avrebbe potuto, ma non necessariamente dovuto, controllare i valori glicemici in assenza di sintomi evidenti di poliuria e polidipsia, rimettendo tale scelta alla discrezionalità del sanitario;
- le Raccomandazioni per la pratica clinica “Tireopatia e Diabete” evidenziano tuttavia che l’associazione tra le due patologie non è rara.
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, secondo cui il giudice deve spiegare le ragioni per cui decide di discostarsi dalle conclusioni tecnico-scientifiche dei consulenti, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado anche con riferimento alle statuizioni civili, rinviando le parti davanti al giudice civile presso la Corte d’Appello competente.






