La Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, ha rappresentato una riforma organica della responsabilità sanitaria italiana, con un obiettivo preciso: riequilibrare il rapporto tra tutela del paziente e protezione giuridica degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha cercato di ridurre il fenomeno della medicina difensiva — ossia la tendenza di medici e infermieri a prescrivere esami o trattamenti non necessari per timore di contenziosi — introducendo un sistema più chiaro e prevedibile. La riforma interviene contemporaneamente su responsabilità civile, responsabilità penale, assicurazioni professionali e procedure giudiziarie, costruendo un modello fondato sulla sicurezza delle cure e sulla gestione del rischio clinico.
Il “doppio binario” della responsabilità civile
Uno degli elementi più innovativi della legge è il cosiddetto sistema a doppio binario, che distingue nettamente la responsabilità della struttura sanitaria da quella del singolo professionista.
La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde sempre a titolo di responsabilità contrattuale. Il rapporto con il paziente viene qualificato come contratto di spedalità o di assistenza sanitaria: ciò significa che l’ospedale o la clinica rispondono sia delle proprie carenze organizzative sia dell’operato di medici, infermieri e altri operatori. Per il paziente l’onere probatorio è più favorevole e il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è di dieci anni.
Diversa è la posizione del professionista sanitario che opera all’interno della struttura. Medici e infermieri rispondono normalmente a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). In questo caso è il paziente a dover dimostrare la colpa del sanitario, il danno e il nesso causale, mentre il termine di prescrizione si riduce a cinque anni. La responsabilità torna però contrattuale quando il professionista instaura direttamente un rapporto professionale con il paziente, come accade nell’attività libero-professionale privata.
Va inoltre ricordato che la riforma non ha efficacia retroattiva: per i fatti anteriori al 1° aprile 2017 continua ad applicarsi la disciplina precedente.
La responsabilità penale e il ruolo delle linee guida
La Legge Gelli-Bianco ha inciso profondamente anche sulla responsabilità penale introducendo nel codice penale l’art. 590-sexies, dedicato alla responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario.
La norma prevede una causa di non punibilità quando l’evento dannoso deriva da imperizia e il professionista ha rispettato le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. L’esimente opera solo nei casi di colpa lieve e limitatamente all’imperizia: restano punibili le condotte caratterizzate da negligenza o imprudenza, nonché le ipotesi di colpa grave.
Le linee guida assumono quindi un ruolo centrale, ma non costituiscono regole automatiche. Il sanitario mantiene sempre il dovere di valutare criticamente la loro applicabilità al singolo paziente. Durante l’emergenza COVID-19, inoltre, il legislatore ha introdotto uno speciale “scudo penale”, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave in situazioni eccezionali di carenza organizzativa e di personale.
Rivalsa, assicurazioni e nuove procedure di contenzioso
La riforma completa il sistema disciplinando l’azione di rivalsa e introducendo obblighi assicurativi generalizzati. Quando la struttura sanitaria risarcisce il paziente, può rivalersi sul professionista soltanto in presenza di dolo o colpa grave, con un limite massimo economico fissato per evitare conseguenze patrimoniali sproporzionate per il sanitario.
Parallelamente, la legge impone alle strutture sanitarie l’obbligo di dotarsi di coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi, mentre medici e infermieri devono stipulare una polizza personale per la colpa grave, finalizzata proprio a coprire l’eventuale azione di rivalsa.
Un’ulteriore innovazione riguarda l’accesso alla giustizia: prima di avviare una causa civile risarcitoria è obbligatorio esperire un tentativo preliminare di conciliazione mediante consulenza tecnica preventiva o mediazione. L’obiettivo è ridurre il contenzioso giudiziario, favorire soluzioni rapide e promuovere una gestione più collaborativa dei conflitti tra paziente e sistema sanitario.






